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Servizio Civile
.: Data Pubblicazione 28-Ott-2004 :: Letture:: 4028 :: Stampa solo questa pagina :: Stampa pagina con tutte le sottopagine:.
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La normativa sul servizio civile (www.serviziocivile.it)

LA LEGACOOP ED IL SERVIZIO CIVILE

La Legacoop nel 1985 stipulò una Convenzione, con l’allora Ministero della Difesa, per l’impiego di 50 obiettori di coscienza in servizio civile.  

Oggi gli obiettori previsti dalla Convenzione sono 1.187 suddivisi su 36 sedi periferiche.

Gli obiettori di coscienza in servizio presso le strutture Legacoop operano nel settore della cooperazione sociale.

I compiti affidati ai giovani in servizio civile sono strettamente legati alle attività che dalle stesse vengono svolte: assistenza, riabilitazione, reinserimento lavorativo, gestione di centri e residenze diurne e notturne, comunità, ecc...

Gli obiettori sono impiegati in attività di supporto che vengono gestite da equipe di professionisti.

ATTIVITA’ DEGLI OBIETTORI

Assistenza in Struttura

Gli obiettori di coscienza non copriranno turni di servizio da soli, ma verranno sempre affiancati e le attività verranno concordate giornalmente con il responsabile della struttura in base alla turnazione che sarà di settimana in settimana indicata.

Durante i turni mattutini e pomeridiani, i compiti da svolgere saranno:

§         aiutare gli utenti nella cura dell’igiene personale, stimolandoli ad effettuarla o, in alcuni casi, fornendo loro aiuto materiale;

§         accompagnarli a fare la spesa;

§         intervenire, favorendo al massimo il coinvolgimento dei pazienti, nella preparazione dei pasti;

§         collaborare, sempre accanto agli ospiti della struttura, nel riordino delle camere e degli spazi comuni;

§         accompagnarli in passeggiate o altre attività creative;

§         affiancarli nella cura e manutenzione del verde circostante.

Assistenza domiciliare

Gli obiettori di coscienza potranno svolgere attività di supporto ed integrazione ad un sistema complesso di prestazioni socio-assistenziali erogate al domicilio dell’utente.

Tali attività verranno concordate giornalmente con il referente del servizio di Assistenza Sociale in base alla turnazione , che sarà di settimana in settimana indicata e comunque non potranno sostituire gli operatori in organico, svolgendo mansioni di supporto e di aiuto come di seguito semplificato:

§         accompagnare gli utenti a fare la spesa:

§         accompagnare gli utenti in passeggiate ed attività in luoghi di aggregazione;

§         accompagnare gli utenti presso gli uffici e/o servizi per lo svolgimento di piccole commissioni;

§         accompagno per servizio trasporto handicap;

§         compagnia a domicilio per gli utenti che, per ridotta capacità di autonomia non possono raggiungere luoghi di aggregazione.

BREVE STORIA DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA NEL

NOSTRO PAESE

I primi obiettori inquisiti furono due giovani, Rodrigo Castiello (pentecostale) e Enrico Ceroni (testimone di Geova).

Il primo obiettore condannato alla reclusione fu Pietro Pinna (1949), il quale rifiutò di prestare il servizio militare. Nello stesso anno fu presentata la prima proposta di legge per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

Negli anni successivi  (1950 – 1960) molti altri giovani si dichiararono obiettori di coscienza soprattutto per motivi religiosi. Nel 1962 Padre Ernesto Balducci si schierò apertamente a favore dell’obiezione di coscienza, venne processato e condannato. Pochi anni dopo la stessa sorte toccò a Don Lorenzo Milani che fu condannato per apologia di reato.

Intanto, sempre negli anni’ 60, il Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, autorizzò la proiezione del film “Non uccidere” – incentrato sul tema dell’obiezione di coscienza al servizio militare - nonostante il divieto imposto dalla censura.

Verso la fine degli anni ’60 molti altri obiettori finirono in carcere, mentre al Parlamento vennero presentati diversi progetti di legge, dei quali però nessuno venne approvato.

Il 1972 fu l’anno dell’approvazione della prima legge in Italia in materia di obiezione di coscienza.  Il 15 dicembre, infatti, venne approvata la Legge n. 772.

Nel corso degli anni, comunque, la “772” venne modificata in modo sostanziale da importanti sentenze della Corte Costituzionale (di seguito ne vengono riportate alcune).

Gli anni ’70 furono contraddistinti da numerosi problemi relativi alla gestione del Servizio Sostitutivo Civile affidato al Ministero della Difesa – Direzione Generale Levadife.

Solo nel 1977 furono emanate, con Decreto del Presidente della Repubblica (n. 1139 del 28.11.77) le norme di attuazione della Legge 772.

Nel 1985 la Corte Costituzionale emise una sentenza storica (n. 164/85) che legittimò l’obiezione di coscienza rispetto al diritto/dovere di difesa della Patria sancito dalla Costituzione Italiana.

Nel 1986 nacque la Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, Associazione composta da molteplici enti che operano nel Servizio Civile -obiezione di coscienza.

Nel corso dello stesso anno ci fu un successivo intervento della Corte Costituzionale, la quale dichiarò che l’obiettore di coscienza non poteva essere “giudicato” da una giurisdizione militare, ma bensì da quella ordinaria.

Nel 1988 continuarono le richieste di Enti ed obiettori per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza come diritto soggettivo.

Nel 1989 la Corte Costituzionale emanò un’altra importante sentenza (n. 470/89) che dichiarò incostituzionale il principio secondo il quale gli obiettori di coscienza devono prestare un servizio sostitutivo civile più lungo di otto mesi rispetto al periodo del servizio militare.

Nel 1991 i rapporti tra Ministero della Difesa – Dir.ne Gen.le Levadife ed Enti diventarono sempre più difficili.

Il 1992 fu un anno altrettanto importante poiché dopo numerose vicissitudini venne approvata dal Parlamento la riforma della Legge n. 772/72, ma l’allora Presidente della Repubblica – Francesco Cossiga, la rinviò alle Camere con messaggio motivato.

Nel 1995 la riforma della legge 772 venne approvata dal Senato, ma non dalla Camera dei Deputati.

La riforma, quindi, rimase bloccata e la gestione del Servizio Civile e degli obiettori di coscienza continuò in modo approssimativo.

Il 1998 fu finalmente l’anno nel quale venne approvata la nuova legge in materia di obiezione di coscienza. Era l’8 luglio del 1998 e la Legge  è la n. 230.

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