ATTENZIONE: la pagina sarà presto rivista interamente alla luce della Riforma del Diritto Societario e quindi dello stesso Codice Civile (Decreto Legislativo n. 6/2003). Il testo della riforma e alcune schede di approfondimento - su singoli temi e sui contenuti del nuovi statuti - sono intanto disponibili in altre pagine del sito. Per visitarle clicca qui. Le Leggi La formazione, l’attività e lo scioglimento delle società cooperative sono regolati, in Italia come nella maggioranza degli altri Paesi , da leggi e norme specifiche, in considerazione del carattere particolare di questo tipo di società. Norme sulle società cooperative si trovano sia nel Codice Civile (in vigore dal 1942), sia in diverse leggi che trattano solo della cooperazione (come la "Legge Basevi" del 1947 o la legge n.59 del 1992), sia in leggi che trattano la materia cooperativa insieme ad altre materie. Non sempre le disposizione di legge in materia di cooperazione sono del tutto coerenti fra di loro. Manca anzi una definizione esplicita e univoca della società cooperativa come tale in termini di diritto civile. E’ parere diffuso tra gli studiosi che la legislazione tributaria abbia introdotto in Italia un tipo di cooperativa sostanzialmente diverso da quello previsto dal Codice Civile: una tipologia che gode, a differenza di quest’ultimo, di un trattamento fiscale più favorevole, ma è anche soggetta a una disciplina più severa e a controlli più stringenti. Si tratta della tipologia di cooperativa rispondente ai "requisiti mutualistici" previsti dall’art. 26 della "Legge Basevi". Le cooperative aderenti alla Legacoop si attengono a tali requisiti, così come, in generale, quelle aderenti alle altre Associazioni nazionali riconosciute per legge (Confcooperative, AGCI, UNCI) L’importanza della presenza cooperativa nell’economia e nella società italiana è formalmente sancita dal riconoscimento che la stessa Costituzione della Repubblica (in vigore dal 1948) fa della "funzione sociale" della cooperazione e dal conseguente impegno per il suo sviluppo. "Piccola Riforma" Legge 127/71 L’art. 12 della Legge 904/77 Piccola società cooperativa ("Legge Bersani") Articolo 45 Costituzione "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità."
Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (più noto come "Legge Basevi", dal nome di Alberto Basevi, figura storica del movimento cooperativo che si adoperò per il riconoscimento giuridico e costituzionale della cooperazione) è la legge che definisce (art. 26 ) la tipologia di società cooperativa rispondente al riconoscimento della "funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata", contenuto nell'art. 45 della Costituzione. Da sottolineare la sostanziale coincidenza fra l’ispirazione della "Basevi" e quella dell’art. 45, elaborati nello stesso arco di tempo. La "Legge Basevi", tuttavia, pur dettando una serie di norme per le società cooperative, tanto da essere considerata una legge basilare per la stessa cooperazione, non affronta il problema di una definizione nuova e univoca della società cooperativa sul terreno civilistico. I "requisiti mutualistici" definiti dall’ art. 26, infatti, sono prescritti solo "agli effetti tributari". DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577 - Provvedimenti per la cooperazione (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948) Capo I - Vigilanza e ispezioni Art. 1. La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongano diversamente. Art. 2. La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni. Esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all’art. 18. Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l’opportunità, con l’osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie. Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre Amministrazioni dello Stato competenti per materia. (Esecuzione delle ispezioni) Art. 3. Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti nell’elenco di cui all’art. 5 ovvero di esperti da esse designati previa intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero. Sulle ispezioni disposte e sull’esito delle medesime dovrà essere riferito alla riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative. Spetta agli stessi funzionari eseguire altresì le ispezioni ordinarie a quelle cooperative che non aderiscono ad alcuna delle predette associazioni nazionali. (Competenza delle associazioni nazionali) Art. 4. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Riconoscimento delle associazioni nazionali) Art. 5. Il riconoscimento di cui all’articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all’art. 12 del codice civile. Per ottenere il riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, corredata da una copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dall’eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell’associazione richiedente. Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresì la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneità delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate. (Vigilanza sulle associazioni) Art. 6. Le associazioni nazionali come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto si attiene alla osservanza delle disposizioni del presente decreto. Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri competenti per materia. Se una associazione nazionale non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la Commissione centrale delle cooperative o in caso di urgenza il suo Comitato. (Oggetto delle ispezioni ordinarie) Art. 9. Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente: a. l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; b. la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura di cui fruisce l’ente; c. il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell’ente; d. l’esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall’ente; e. la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività. L’ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace funzionamento dell’ente e soccorrerli della propria assistenza. Capo II - Registri prefettizi e schedario generale (Riordinamento del registro prefettizio) Art. 13. Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all’art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritte tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto. Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè: · Sezione cooperazione di consumo; · Sezione cooperazione di produzione e lavoro; · Sezione cooperazione agricola; · Sezione cooperazione edilizia; · Sezione cooperazione di trasporto; · Sezione cooperazione della pesca; · Sezione cooperazione mista. (Procedura per l’iscrizione) Art. 14. Per ottenere l’iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l’indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. copia dell’atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile; 2. uno specchio nominativo dei soci, con l’indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale: ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l’attestato del presidente del Consiglio d’amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall’atto costitutivo; 3. l’elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale; 4. copia dei regolamenti interni per l’applicazione dell’atto costitutivo, ove esistano. I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci. Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono stati adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall’atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio. (Istituzione dello schedario generale della cooperazione) Art. 15. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti: a. tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall’elenco di cui all’ultimo comma dell’art. 1; b. i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422. Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni, esso inoltre è diviso per province. Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta. (Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione) Art. 16. La mancanza d’iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi. Capo IV - Disposizioni generali e varie (Numero minimo di soci delle cooperative) Art. 22 - Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Non possono essere iscritte nei Registri Prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiori a 50. Tuttavia il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, sentito il Comitato Centrale per le cooperative, può autorizzare la iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi. Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al di sotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso. (Requisiti dei soci delle cooperative) Art. 23 - I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini. Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa. Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra. I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra. (Requisiti mutualistici) Art. 26 - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delel cooperative siano contenute le seguenti clausole: a. divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b. divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; c. devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati. (Consorzi di società cooperative) Art. 27 - Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzi come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile. Per procedere a tale costituzione è necessario: a. un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre (17/a); b. la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la metà. Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, nè superiore a lire 1.000.000 ciascuna. I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è risotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà. (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti) Art. 27 bis - I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15. Ad assi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27. Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire: a. copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci; b. un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente. (Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi) Art. 27 ter - I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dell'art. 27-quater dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto. Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato. Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti, per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26. (Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi) Art. 27 quinquies - Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata. (Diffusione dei principi cooperativi) Art. 29-bis. Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire: a. lo sviluppo della cooperazione; b. la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori; c. la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.
Il Codice Civile dedica alle società cooperative e alle mutue assicuratrici il Titolo IV del proprio Libro Quinto, intitolato "Del Lavoro". Ne risulta che le cooperative sono società a capitale variabile (art. 2520), con scopo mutualistico (artt. 2511 e 2515, 2° comma), soggette a controllo da parte delle Autorità dello Stato (art. 2542) e con determinate limitazioni per i soci, per il possesso e il movimento del capitale sociale (artt. 2521 - le cui disposizioni sono state però aggiornate dall’art. 3 della L. 59/92 - e2523) e per la distribuzione degli utili (art. 2536). Oltre ad alcuni articoli del titolo IV riguardanti le società cooperative, si riporta anche l’art. 2548, relativo alle mutue assicuratrici, perché a tale disposizione si ispira direttamente l’art. 4 della Legge 59/92, che istituisce la figura del "socio sovventore" nelle cooperative. TITOLO IV Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici CAPO I Delle imprese cooperative SEZIONE I Disposizioni generali 2511. Società cooperative. - Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti. 2513. Società cooperative a responsabilità illimitata. - Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell’art. 2541 2514. Società cooperative a responsabilità limitata. - Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni. L’atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell’art. 2541. 2515. Denominazione sociale. - La denominazione sociale in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata. L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. 2516. Norme applicabili - Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali. 2517. Leggi speciali - Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali. SEZIONE II Costituzione 2518. Atto costitutivo. - La società deve costituirsi per atto pubblico. L’atto costitutivo deve indicare: 1. il cognome e il nome , il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci 2. la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3. l’oggetto sociale; 4. se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l’eventuale responsabilità dei soci; 5. la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste; 6. il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7. le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 8. le condizioni per l’eventuale recesso e per l’esclusione dei soci; 9. le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui; 10. le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge; 11. il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale; 12. il numero dei componenti il collegio sindacale; 13. la durata della società; 14. l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere a questo allegato. 2519. Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società. - L’atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell’art. 2330. Gli effetti dell’iscrizione e della nullità dell’atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332. 2520. Variabilità dei soci e del capitale .- La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell’atto costitutivo. Il capitale delle società, anche se questa è a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito. Ogni trimestre deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese dagli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell’ammontare della propria quota. SEZIONE III Delle quote e delle azioni 2521. Quote ed azioni. - Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, ne tante azioni il cui valore superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può esser inferiore a lire cinquemila. Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, primo comma, 2349, 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l’ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate. 2522. Acquisto delle proprie quote o azioni - L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purchè l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. 2523. Trasferibilità delle quote e delle azioni.- le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. L’atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società. 2525. Ammissione di nuovi soci. - L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o dell’azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 2526. Recesso del socio. - La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall’atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. Essa ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. 2527. Esclusione del socio - L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio. Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione. L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. 2528. Morte del socio - In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o del rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente. 2529. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente. - Nel caso di recesso, esclusione e morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso. SEZIONE IV Degli organi sociali 2532. Assemblea - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Tuttavia nelle società cooperative con partecipazioni di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a questi più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri. Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369. Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. in tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta. 2533. Assemblee separate. - Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l’atto costitutivo può stabilire che l’assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci. Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano l’oggetto dell’assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea. I delegati devono essere soci. Nell’atto costitutivo devono altresì essere stabile le modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati dell’assemblea generale, nonché per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale. Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma. 2534. Rappresentanza nell’assemblea. - Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall’atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. 2535. Amministratori e sindaci. - Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall’atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati. L’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 2397. La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all’assemblea dei soci. 2536. Distribuzione degli utili. - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. La quota degli utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici. SEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivo 2537. Modificazioni dell'atto costitutivo - Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436. Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.
SEZIONE VI Dello scioglimento e della liquidazione 2540. Insolvenza - Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa. Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali.
SEZIONE VII Dei controlli dell’autorità governativa 2542.Controllo sulle società cooperative. - Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali 2543. Gestione commissariale - In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa. 2544. Scioglimento per atto dell'autorità - Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori. CAPO II Delle mutue assicuratrici 2548. Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia. - L’atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicuratori o terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio. L’atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei spettanti ai voti assicurati. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.
· DPR 601/73 "Disciplina delle agevolazioni tributarie" · Cooperative sociali (Legge 381/91) · L. 49/85 (L. MARCORA) "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione" · L. 44/86 - LEGGE DE VITO Il D.P.R. n. 601/73 Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, riguardante la "Disciplina delle agevolazioni tributarie", dedica il Titolo III alle "Agevolazioni per la cooperazione". L’ art. 10 prevede l’esenzione da IRPEG e ILOR per i redditi delle cooperative agricole e della piccola pesca che rispettino determinate condizioni. L’ art. 11 esenta da IRPEF e ILOR le cooperative di produzione e lavoro nelle quali la retribuzione dei soci lavoratori costituisca almeno il 60% dei costi di produzione, dimezza tali imposte se le retribuzioni dei soci lavoratori sono almeno il 40% dei costi, consente che la retribuzione dei soci lavoratori superi del 20% i corrispondenti salari contrattuali senza che ciò comporti la perdita delle agevolazioni. L’art.12 L’ art. 13 stabilisce condizioni e limiti dell’esenzione dall’ILOR degli interessi del prestito da soci (cfr. art.12 della "Piccola Riforma "del 1971, che faceva riferimento all’imposta sulla ricchezza mobile, poi abolita; i massimali sono stati poi aggiornati dalla Legge 59/92, art. 10). L’ art. 14 stabilisce le condizioni di applicabilità delle agevolazioni, facendo riferimento ai "requisiti mutualistici" definiti dalla "Legge Basevi". L’art. 12 conteneva agevolazioni poi abolite.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 Titolo III AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE Art. 10 - Cooperative agricole e della pesca Sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi, i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni. Se le attività esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere b) e c) dell’art. 28 del predetto decreto, l’esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l’impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all’art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne. Art. 11 - Cooperative di produzione e lavoro I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all’ultimo comma, non è inferiore al sessanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al sessanta per cento ma non al quaranta per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà. Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione chen per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall’art. 23 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni. Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento. Art. 12. Altre società cooperative Per le società cooperative e loro consorzi diversi da quelli indicati dagli articoli 10 e 11 l'imposta sul reddito delle perone giuridiche e l'imposta locali sui redditi sono ridotte di un quarto. Ai fini dell'imposta locale sui redditi la società o il consorzio ha facoltà di optare per l'applicazione delle deduzioni previste nel quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in luogo della riduzione di cui al comma precedente. L'opzione deve essere esercitata in sede di dichiarazione annuale, alla quale deve essere allegato, a pena di nullità, l'elenco dei soci cui si riferiscono le dichiarazioni. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, ferme restando le disposizioni dei precedenti commi, sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo delle merci acquistate. Art. 13 - Finanziamento dei soci Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi a condizione: a. che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite è elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro; b. che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti. Art. 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell’art. 26 del D.L. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo d’imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall’approvazione degli statuti stessi. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall’Amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro e gli altri organi di vigilanza.
Cooperative sociali (Legge 381/91) La Legge 8 novembre 1991, n. 381, disciplina due tipi di cooperative (art. 1), accomunate nella denominazione di "cooperative sociali". Il primo tipo comprende le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari e educativi, con l’apporto anche di soci volontari (art. 2). Il secondo tipo prevede l’inserimento di determinate percentuali di persone svantaggiate (art. 4 ) tra i soci lavoratori della cooperativa. Per questo tipo di cooperativa è prevista (art. 5 ) la possibilità di specifiche convenzioni con gli enti pubblici. La legge dispone particolari agevolazioni tributarie (art. 7 ) e controlli più frequenti (art. 3 , comma 3) per le cooperative sociali e sgravi contributivi ( art. 4, comma 3) per quelle del secondo tipo. Legge 8 novembre 1991, n. 381 DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI Art. 1. Definizione 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di "cooperativa sociale". Art. 2 Soci volontari 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l’importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. 4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. 5. Nella gestione dei servizi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4. Art. 3 Obblighi e divieti 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni. 2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell’art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall’albo regionale di cui all’art. 9, comma 1, della presente legge. 3. Per le cooperative sociali, le ispezioni ordinarie previste dall’art. 2 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all’anno. Art. 4 Persone svantaggiate 1. Nelle cooperative che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell’Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le cooperative istituita dall’art. 18 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. Art. 5 Convenzioni 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura dei beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. 2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 3. Le ragioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'Iva sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitoli d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto". Art. 6 Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 1. Al citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 10, è aggiunto in fine, il seguente comma: "Se l’ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale"; b) all’art. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell’organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale"; c) al secondo comma dell’art. 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale"; d) all’ert. 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che nella sezione per esse specificatamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta". Art. 7 Regime tributario 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. 2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all’esercizio dell’attività sociale. 3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali". Art. 8 Consorzi 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Art. 9 Normativa regionale 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l’albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l’attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. 2. Le regioni adottano convenzioni tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti. 3. Le regioni emanano altres^ norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime. Art. 10 Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza 1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815. Art. 11 Partecipazione delle persone giuridiche 1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Art. 12 Disciplina transitoria 1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste. 2. Le deliberazioni di modifiche per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell’assemblea ordinaria stabilite dall’atto costitutivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
L. 49/85 (L. MARCORA) "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione" Beneficiari: La legge si divide in due parti: nella prima si fa riferimento al Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, mentre nella seconda si prevede l’istituzione di un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali. In entrambi i casi i beneficiari sono società cooperative. Requisiti: Nel primo caso: a) le cooperative devono isprirarsi ai principi di mutualità richiamati agli artt. 23 e 26 del DCPL n. 1577 del 1947 (L. Basevi); b) siano iscritte nei registri della Prefettura e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro; Nel secondo caso le cooperative di produzione e lavoro devono avere, oltre quelli precedenti, anche i seguenti requisiti: a) dovranno essere costituite da lavoratori ammessi al trattamento di CIG, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali, oppure licenziati per cessazione dell’attività dell’impresa o per riduzioni di personale; b) devono realizzare in tutto o in parte la salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori delle imprese di cui al punto precedente mediante l’acquisto, l’affitto o la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d’azienda o di gruppi di beni della medesima oppure mediante iniziativa imprenditoriale sostitutiva. Iniziative ammesse alle agevolazioni: Nel primo caso i finanziamenti devono essere finalizzati: 1) all’aumento della produttività e/o occupazione mediante l’incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa; 2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. Nel secondo caso le iniziative ammesse si ricollegano alla salvaguardia dell’occupazione. Incentivi alle imprese: Nel primo caso, l’importo massimo di ciascun finanziamento non può superare i 2 miliardi di lire per i progetti relativi alla ristrutturazione e riconversione degli impianti o di 200 milioni per l’aumento della produttività e/o occupazione della manodopera. Nel secondo caso la misura dei contributi a fondo perduto non può eccedere di tre volte l’ammontare del capitale sottoscritto di ciascuna cooperativa, ed in ogni caso il contributo non può superare il limite di tre annualità dell’onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa
L. 44/86 - LEGGE DE VITO PREMESSA Con la legge 28 febbraio 1986, n. 44 (denominata legge De Vito), il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un provvedimento particolarmente importante in materia di promozione imprenditoriale giovanile. Tale disciplina - rivolta ai giovani del Mezzogiorno, in favore dei quali erano previste determinate agevolazioni sul piano finanziario - è stata modificata radicalmente dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, la quale ne ha comunque mantenuto alcune caratteristiche importanti. Ai fini di una corretta esposizione di tale disciplina è importante considerare anche il Regolamento attuativo (Decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica 24 novembre 1994, n. 695). L'esposizione che segue riguarda pertanto la normativa contenuta nella nuova legge, così come puntualizzata dal citato Regolamento. LE FINALITA' GENERALI Scopo della legge è quello di favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile nei territori di cui agli Obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993. A tal fine, sono finanziabili, secondo i criteri stabiliti dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), i progetti relativi: · alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria; · alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Non sono finanziabili i progetti che: · non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; · non presentino il requisito della novità dell'iniziativa; · prevedano investimenti superiori a £ 5 miliardi. I DESTINATARI DEI BENEFICI I beneficiari della legge sono: · le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro (anche nella forma di piccola società cooperativa), costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni di età, aventi la propria residenza nei territori di cui agli Obiettivi 1, 2 e 5b alla data del 1 gennaio 1994. Le suddette società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei medesimi territori. Quindi, beneficiari delle agevolazioni sono sia le cooperative o le società ubicate ed operanti nel Mezzogiorno, sia quelle ubicate ed operanti nelle aree in declino industriale o che presentino livelli di disoccupazione molto elevati, ovvero nelle aree rurali svantaggiate. Le cooperative devono essere iscritte nel Registro prefettizio e i rispettivi statuti devono prevedere espressamente le clausole mutualistiche, che devono essere osservate di fatto. Gli statuti delle società ammesse ai benefici devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote o azioni che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e residenza per almeno 10 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. La modifica di tale clausola, entro i predetti 10 anni, provoca l'immediata decadenza dai benefici e il recupero delle somme erogate e delle spese. Sono escluse dai benefici le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio. LA NATURA, L'ENTITA' E LE MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI Le agevolazioni previste dalla legge sono le seguenti: a. contributo in conto capitale e mutui agevolati (la società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo è quello vigente alla data di deliberazione di ammissione alle agevolazioni da parte della "Società per l'imprenditoria giovanile" - di seguito denominata SPA) secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda) , calcolati sulla base delle spese ammissibili; b. contributi in conto gestione. tali contributi sono concessi, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attività, per le seguenti spese: o acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; o prestazioni di servizi; o oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo previsto dalla precedente lettera a). Le spese devono essere effettivamente sostenute e documentate. Non sono ammesse le spese per il personale e il rimborsi ai soci. Il decreto prevede inoltre le diverse misure percentuali di erogazione del contributo nell'arco dei tre anni, con i relativi oneri a carico delle imprese beneficiarie. c. assistenza tecnica da parte della SPA nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; d. attività di formazione e di qualificazione professionale, svolta dalla SPA, funzionali alla realizzazione del progetto. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA (imposta sul valore aggiunto), relative a: · studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato (nella misura del 2% per investimenti fino a £ 1000 milioni; dell'1,5% da 1000 milioni a 2500 milioni; dell'1% da 2500 a 5000 milioni); · terreno (non sono ammissibili ai contributi in conto capitale i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria); · opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva (nella misura del 40% della spesa complessiva, elevabile sino al 60% in relazione alla particolarità del settore e dell'attività; · allacciamenti, macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica; · altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. Non sono ammissibili alle agevolazioni: · le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili, per ciò che riguarda i progetti concernenti la fornitura di servizi; · le spese che risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. LE MODALITA' DI ATTUAZIONE: IL RUOLO E LA FUNZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI INCARICATI. I Ministeri competenti Il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Industria, emana un decreto con il quale stabilisce le modalità di attuazione dell'estensione territoriale dei benefici, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto deve assicurare il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonchè la trasparenza delle procedure e l'omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale. E' previsto, inoltre, un ulteriore decreto con il quale il ministro del Bilancio, di concerto con il Ministro del Tesoro, ripartisce le risorse finanziarie tra i territori di riferimento per il perseguimento delle finalità della legge. Gli Enti competenti E' affidato ad una Società per azioni, denominata "Società per l'imprenditoria giovanile", il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonchè allo sviluppo locale. La SPA subentra nelle funzioni già esercitate dal Comitato 44 e dalla Cassa depositi e prestiti e nei relativi rapporti giuridici. La SPA può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui possono partecipare anche le Camere di Commercio e le loro unione regionali. Può partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della SPA (alla costituzione del quale provvede in primis il Ministro del Tesoro con uno stanziamento di lire 10 miliardi) possono partecipare enti anche territoriali, associazioni di categoria, imprese ed altri soggetti economici, compresi i Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92 e le società finanziarie di cui alla legge 49/85. Quest'ultime possono utilizzare a questo scopo non più del 15% delle risorse rientrate nella loro disponibilità a seguito delle dismissioni delle partecipazioni assunte. La Spa può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. L'iter burocratico La domanda delle cooperative e delle società, volta ad ottenere le agevolazioni è presentata alla SPA, deve essere redatta secondo un modello previsto dal decreto ministeriale e corredata dalla documentazione relativa ai diversi requisiti della società, dei soci e al progetto. La documentazione è altresì trasmessa dalla SPA alla Regione competente per territorio, la quale deve esprimere un parere entro il termine perentorio di 30 giorni. La SPA delibera l'ammissione ai benefici, dandone comunicazione all'interessato e alla Regione competente, tenuto conto della credibilità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate e della convenienza economica dell'iniziativa. La delibera suddetta individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse e i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse. I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno 10 anni e la SPA, nel caso di rinnovo di tali beni, ha la possibilità di esprimere un parere motivato contrario a tutela dell'iniziativa agevolata. Nel caso di ammissibilità alle agevolazioni, la SPA stipula un contratto con la società beneficiaria, secondo il modello previsto dal decreto ministeriale. L'erogazione del contributo in conto capitale o del mutuo avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o altro idoneo documento giustificativo della spesa. La SPA può effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, in mancanza dei quali la SPA delibera la revoca delle agevolazioni ed il recupero delle somme erogate e delle spese. ALTRI ASPETTI INTERESSANTI La legge 19 luglio 1993, n. 236, ha affidato al Comitato di gestione previsto dalla legge 44/86 il compito di curare, nel rispetto dei propri criteri e delle proprie procedure, gli interventi a favore dello sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione delle opere civili ed industriali nel Mezzogiorno. I soggetti delle agevolazioni, da definire con decreto, devono possedere le medesime caratteristiche delle cooperative e società disciplinate dalla legge 44. Alla copertura finanziaria degli obiettivi della norma provvede il "Fondo per l'occupazione", previsto dalla legge 236/93 stessa. A tali compiti dovrà ora provvedere la SPA, la quale, ai sensi del D.L. 658/94, subentra al Comitato 44 in tutte le competenze adesso originariamente affidate.
Piccola società cooperativa ("Legge Bersani") Legge 7 agosto 1997 n.266 articoli 21,24,25 Interventi urgenti per l'economia La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato; Il Presidente della repubblica promulga la seguente legge: ................... Art.21 - Piccola società cooperativa1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci. 2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. 3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo. 4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all’assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale. 5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale prevista per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile (1). 6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa. 8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile (2). Art.24 - Norme in materia di attività e di assistenza e consulenza1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n.1815(3), è abrogato. 2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (4), il Ministro di grazie e giustizia, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l’esercizio della attività di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1815 (5). Art.25 - Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumoAll’articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni (6) sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le parole "né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse; b) il quarto comma è abrogato; c) il quinto comma è costituito dal seguente: "Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l’iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolare servizi in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi". Art. 29 - Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative1. A decorrere dal 1^ ottobre 1997, l’obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle società cooperative, è assolto con l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all’articolo 2457-ter del codice civile (7) decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese. 2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1^ ottobre 1997. Note: (1)Gli articoli 2488 e seguenti del Cc riguardano il collegio sindacale, il controllo individuale del socio, i libri sociali obbligatori, i contratti con il socio unico, il bilancio, la ripartizione degli utili e la pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali. (2)Gli articolo 2498 e seguenti del Cc riguardano la trasformazione delle società. (3)L’articolo 2 della legge 181571939 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza) abrogato dal presente provvedimento era il seguente: "E’ vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, presentazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria. (4)Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nella materia di competenza del ministro o di autorità sottordinata al ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". (5)L’articolo 1 della legge 1815/1939 è il seguente: "Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L’esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato dall’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati. (6)L’articolo 22 del DLgscps 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), come modificato dal presente provvedimento è il seguente: (numero minimo dei soci delle cooperative): per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l’autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d’ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n.1165, e successive modificazioni.Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbaino un numero di soci inferiori a 50. Abrogato. Tuttavia il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l’iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi. Salve disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso. (7)L’articolo 2457-ter del Cc è il seguente: (Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata) "Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza. In caso di discordanza tra il contenuto dell’atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest’ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese.
L’art. 12 della Legge 904/77La Legge 16 dicembre 1977, n. 904, dedicata al trattamento fiscale delle persone giuridiche, dei dividendi e di altre operazioni sul capitale delle società, contiene un articolo, il n. 12, che riguarda in modo specifico le società cooperative. La norma stabilisce che non sono tassabili, in quanto "non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi", gli utili destinati a riserva permanentemente indivisibile secondo i criteri stabiliti dall’art. 26 della "Legge Basevi". Questa disposizione di legge ha acquisito grande importanza sia dal punto di vista di principio, per il riconoscimento, che vi si esprime, del carattere peculiare delle riserve cooperative, in applicazione della "Basevi" e dello stesso art. 45 della Costituzione sia dal punto di vista pratico, per il sostegno che l’intassabilità delle riserve ha dato e dà alla patrimonializzazione dell’impresa cooperativa "a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata". Legge 16 dicembre 1977, n. 904 Art. 12 "Fermo restando quanto disposto dal titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento." |