Agevolazioni per tutte le società cooperative
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Imposte dirette Non concorrono a formare il reddito imponibile le somme accantonate a riserva indivisibile, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirla ai soci, sia durante la vita della cooperativa che in fase di liquidazione (Art. 12 L. 904/77 - nota 3). In pratica gli utili accantonati a riserva indivisibile non pagano imposte IRPEG (L'ILOR è stata abolita con decorrenza 1/1/98). Risparmio sociale Come è noto le società cooperative, disciplinati dai principi della mutualità, possono raccogliere risparmio tra i soci entro determinati limiti (limiti della entità massima della raccolta in relazione al patrimonio netto, limiti per ogni singolo deposito, e limiti nella remunerazione). Sugli interessi corrisposti a soci persone fisiche, nell' ambito di tale attività, le cooperative devono operare una ritenuta, che possiamo definire di favore, del 12.5% a titolo d'imposta. Importante Il mancato rispetto delle norme a cui è condizionata la raccolta, fa venire meno il regime agevolato con pesanti conseguenze. Aumento gratuito di capitale sociale La legge 59/92 (art.7) prevede che le cooperative e i loro consorzi possano destinare una quota di utili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. Tale rivalutazione, che può essere disposta nei limiti degli indici ISTAT, non è soggetta ad imposte fino alla data del rimborso. In pratica sono somme accantonate in sospensione d'imposta. All'atto del rimborso tali importi scontano una ritenuta del 12.5% a titolo d'imposta. Imposta di registro Non sono soggetti a registrazione gli atti che comportano variazione di capitale sociale delle società cooperative dei loro consorzi e delle società di mutuo soccorso (art. 9 tab. B DPR.131 - nota 4) Concessioni governative Le società cooperative, a differenza delle altre società, devono versare per la bollatura iniziale dei libri sociali la tassa di concessione governativa di £. 100.000.= per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.
Cooperative di produzione e lavoro Imposte dirette Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) in modo assoluto a condizione che il rapporto tra il costo il costo delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci sia superiore al 60% di tutti gli altri costi, non considerando nel conteggio le materie prime e sussidiarie; se tale rapporto, invece, è compreso tra il 40% ed il 60% l'aliquota IRPEG è ridotta della metà - attualmente l'aliquota ordinaria IRPEG è il 37% che ridotta è pari al 18.5% (art. 11 DPR 601/73 - nota 5). Non ricorrendo le condizioni sopra richiamate possono essere, ovviamente, applicate le agevolazioni previste per tutte le altre cooperative. Importante nella determinazione del reddito - quindi come costi deducibili, sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20%. Occorre, altresì, ricordare che le cooperative di lavoro possono usufruire delle agevolazioni solo a condizione che per i soci lavoratori ricorrano tutti i requisiti previsti dall'art.23 del D.Lgs 1577 (nota 6). Cooperative agricole e della piccola pesca
Imposte dirette Sono esenti dall'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG) i redditi delle società agricole e loro consorzi conseguiti mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto (1/4) dai terreni dei soci, nonché dalla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci. Analogamente sono esenti dall'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG) le cooperative di piccola pesca. (art. 10 DPR 601/73 - nota 7) Cooperative edilizie IVA Le assegnazioni, sia in godimento che in proprietà, di case di abitazione non di lusso (DM. 2/8/1969), in presenza delle condizioni di cui alla nota II bis del DPR 131/86 (imposta di registro), sono soggette all'aliquota ridotta del 4%. (Tab. A parte II n. 26). Tale aliquota si applica, in caso di cessione in proprietà, su una base imponibile ridotta, determinata sul 70% del costo degli alloggi, se gli immobili sono costruiti su aree concesse in proprietà e del 50% se dette aree sono concessi in diritto di superficie. La riduzione opera fino alla concorrenza del costo CER, mentre la parte eccedente è regolarmente assoggettata ad iva. (D.L. 27/4/90 n. 90 conv, nella L. 165/90 - nota 8) Imposta di bollo (art. 66 DL 30 /7/93 - nota 9) Le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi godono dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo limitatamente a : § atti costitutivi e modificativi ; § gli atti di ammissione e recesso soci ; § gli atti, i documenti e registri relativi ad operazioni previste dai rispettivi statuti con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali. Imposta di registro (art. 66 DL 30 /7/93 - nota 10) Sempre per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita, mentre gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, sono soggetti a registrazione in misura fissa, una sola volta per ciascun atto registrato, compreso i relativi allegati. Cooperative di consumo
Imposte dirette Ristorno ai soci - Per le cooperative di consumo e loro consorzi sono ammesse in deduzione, e quindi sono riconosciuti come costi deducibili, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo delle merci acquistate. L'agevolazione è condizionata al rispetto di particolari procedure (art. 12 DPR 601/73 nota 11) Cooperative sociali
IVA Premesso che le cooperative sociali sono considerate ONLUS di diritto, alle stesse si applica l'esenzione dall'imposta previste dall'art.10 n. 27-ter del DPR 633/72. (nota 11) In particolare sono esenti da iva le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, in comunità e simili, in favore di anziani, inabili adulti, di tossicodipendenti, di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza. Occorre tuttavia ricordare che è possibile, nel caso il regime sia più conveniente, assoggettare le sopra citate prestazione all'aliquota iva del 4% (tab. A parte II n. 41- ter - nota 12), in pratica vige il regime di maggior favore. irap In deroga al principio generale di indeducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro, per le cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1 della L. 381/91 è deducibile dalla base imponibile il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima legge. Per il 1998, le cooperative sociali che svolgono servizi sociali ed educativi possono dedurre dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzione effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per il 1999 e il 2000 la somma da dedurre è pari, rispettivamente al 75% e a 50% della sopracitata differenza, mentre dal 2001 la base imponibile è determinata nei modi ordinari.(nota 13) Concessioni governative L'art. 13 bis del DPR 641/72, introdotto dal D.Lgs 460/97, prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS sono esenti da concessioni governative.
TRIBUTI SOPPRESSI Ricordiamo, per completezza, che dal 1 gennaio 1998 sono soppressi i seguenti tributi (art. 36 D.Lgs n.446/97) : o I contributi per il servizio sanitario nazionale (SSN) ; o L'ILOR - l'imposta locale sui redditi ; o L'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professione (ICIAP) ; o La tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione della partita iva ; o L'imposta sul patrimonio netto (PATRIMONIALE).
RIFERIMENTI LEGISLATIVI art. 14 DPR 601/73 - nota 1 art.26 del D.Lgs 14 dicembre 1947 n. 1577.(Legge Basevi) - nota 2 Art. 12 L. 904/77 - nota 3 art. 9 tab. B DPR.131 - nota 4 art. 11 DPR 601/73 - nota 5 art.23 del D.Lgs 1577 - nota 6 art. 10 DPR 601/73 - nota 7 D.L. 27/4/90 n. 90 conv, nella L. 165/90 - nota 8 art. 66 DL 30 /7/93 - nota 9 art. 12 DPR 601/73 nota 10 art.10 n. 27-ter del DPR 633/72 - nota 11 tab. A parte II n. 41- ter - nota 12 art.17 DL 15/12/97 e succ. modificazioni - nota 13 |