Hai un’idea o un progetto imprenditoriale? Ti aiutiamo a realizzarlo. Seguici e scopri i vantaggi della forma di impresa cooperativa.
La cooperativa |Cosa devi fare |I vari tipi di coop |Gli Organi | I Rapporti di lavoro |Piccola società cooperativa |Regime fiscale | Riferimenti Legislativi | Agevolazioni | Adempimenti per la costituzione | L’impresa di successo del XXI° secolo “dovrà essere agile e flessibile per adeguarsi ai cambiamenti, articolata orizzontalmente più che verticalmente. I lavoratori sono pienamente coinvolti nella missione “aziendale”, operano prevalentemente in gruppo, con una buona autonomia e con competenze più complessive che parcellizzate, diretta da leader che svolgono principalmente un ruolo di stimolo e sono “facilitatori” del ruolo dei collaboratori, piuttosto che capi di gerarchie poco funzionali e spesso misconosciute. Imprese e organizzazioni rivolte all’esterno, ai clienti e alla società e con forti radici nel territorio in cui operano” La cooperativa Pur essendo un’organizzazione economica pone al centro la persona e non il capitale. La proprietà è dei soci, che vi lavorano o ne utilizzano i servizi. I soci scelgono i propri dirigenti e determinano le strategie aziendali. Nella cooperativa prevale lo spirito di gruppo e l’impegno a operare collettivamente per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Non ripartisce gli utili, ma li investe per crescere e svilupparsi. Nasce con legami sul territorio e ha radicato il valore sociale dell’impresa, per i propri soci e utenti, per la società in cui opera. Per la sua stessa natura la cooperativa rappresenta una valida e moderna forma di impresa del nuovo millennio. Con la cooperativa puoi realizzarela tua idea imprenditoriale e i tuoi progettilavorando con altried entrando a far parte di un sistemache sostiene lo sviluppo delle impresee insieme rafforza i valori di solidarietà.
Cosa devi fare?
- Scegli il tipo di attività nell’ambito dei più diversi settori e quindi il tipo di cooperativa
- Informati sul funzionamento e la gestione amministrativa della cooperativa
- Prendi in considerazione la possibilità di formare una “Piccola Società Cooperativa”, più facile da gestire
- Informati sul regime fiscale della cooperativa
- Valuta le possibilità di finanziamento agevolato
- Prendi visione degli adempimenti necessari alla costituzione di una cooperativa
- Rivolgiti alle strutture di Legacoop Marche per avviare l’impresa o per ulteriori informazioni.
I VARI TIPI DI COOPERATIVA Di seguito, in base al tipo di attività esercitata dalla cooperativa, definiamo brevemente i vari tipi di cooperative:
- di consumo
hanno lo scopo di fornire ai soci i beni di cui abbisognano, con garanzia della qualità ed al minor costo possibile. Tale minor costo deriva dagli acquisti collettivi che eliminano il profitto dell'imprenditore;
- di abitazione
hanno lo scopo di associare persone di varia professione e condizione per l'acquisizione di un alloggio in proprietà (cooperativa edilizia proprietà "divisa") o in uso (proprietà "indivisa"). I mezzi necessari vengono raccolti attraverso contribuzioni dei soci ed attingendo a mutui agevolati che l'Ente pubblico attiva dai fondi per l'edilizia popolare;
- agricole
si occupano di coltivazione della terra, di acquisti e servizi di raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti, di allevamento e vendita del bestiame ecc.; · di produzione e lavoro e servizi : sono quelle in cui il socio è imprenditore e lavoratore nello stesso tempo e si assicura così il posto di lavoro e il salario, in condizioni di maggiore autonomia e partecipazione. I guadagni della cooperativa servono anche per coprire i rischi d'impresa, per far fronte agli oneri sociali di assicurazione e per nuovi investimenti;
- culturali,turistiche e sportive
sono cooperative che gestiscono e promuovono attività culturali, che gestiscono strutture ricettive o curano per conto dei soci l'organizzazione di viaggi e servizi turistici, che gestiscono impianti sportivi ed attività varie per il tempo libero;
- di solidarietà sociale
sono cooperative impegnate nella gestione di servizi rivolti a persone socialmente svantaggiate, svolti in stretto raccordo con l'Ente pubblico.
Ora vediamo come funziona e si gestisce una cooperativa
GLI ORGANI DI GESTIONE:
- a) L'Assemblea dei Soci approva i bilanci preventivi e consuntivi, nomina gli amministratori della cooperativa, nomina il collegio dei revisori ed il suo presidente, approva tutti i regolamenti (per le prestazioni lavorative, per il prestito sociale, per le forme di partecipazione dei soci)
- b) il Consiglio di Amministrazione realizza la gestione operativa della cooperativa, esegue e decide gli atti amministrativi nell'ambito degli indirizzi e delle regole stabilite dall'assemblea. I singoli consiglieri possono ottenere incarichi per attuare specifici progetti o attività
- c)il Presidente della cooperativa è il legale rappresentante della cooperativa, sovrintende alla gestione complessiva della cooperativa ed alla attuazione delle decisioni del Consiglio
I RAPPORTI DI LAVORO NELLA COOPERATIVA I rapporti tra socio lavoratore e cooperativa debbono essere definiti da un regolamento che fissi gli aspetti economici e normativi della attività lavorativa. Non esistono contratti di lavoro per i soci. E' però opportuno che la cooperativa utilizzi il contratto di lavoro come riferimento evitando che i soci siano pagati meno rispetto a dipendenti per analoghe mansioni di lavoro. La cooperativa può avvalersi anche di prestazioni occasionali o autonome dei soci, solo se si presentano le condizioni tipiche delle prestazioni autonome o occasionali (periodi limitatissimi e saltuari, autonomia di lavoro, professionalità del lavoratore). La cooperativa può essere composta da soggetti con attività autonoma che fatturano alla cooperativa. E' comunque bene normare, con apposito regolamento anche queste prestazioni. Sul piano contributivo il socio lavoratore è equiparato al lavoratore dipendente. Il socio riceve le prestazioni previdenziali e sanitarie dell'INPS e dell'INAIL. La cooperativa è tenuta a pagare regolari contributi. Per alcune attività specifiche, e comunque solo per forme di lavoro a tempo pieno, è possibile utilizzare un meccanismo forfettario di contribuzione che riduce notevolmente il costo contributivo , calcolato su salari convenzionali. La cooperativa può assumere anche dipendenti. Per questi è obbligatoria l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore o di quelli firmati dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dalle sue associazioni. La cooperativa deve tenere le relative scritture contabili in contabilità ordinaria come tutte le Società. Deve rispettare alcune norme specifiche rispetto ai bilanci, quali i depositi presso la prefettura, alle cariche sociali, alla stesura degli atti (relazioni degli amministratori e dei sindaci). La cooperativa è sottoposta a revisione biennale o annuale, effettuata, se aderente, dalla Lega Cooperative su delega del Ministero del Lavoro. Se il bilancio della cooperativa chiude in utile, questo deve essere ripartito nei termini previsti dalla legge 59/92 in conformità al proprio statuto sociale. L'utile destinato a fondo di riserva indivisibile non è soggetto alla tassazione prevista per le società. I criteri di suddivisione sono:
- non meno del 20% a fondo riserva indivisibile;
- il 3% alla società nazionale per la promozione e lo sviluppo cooperativo;
- la quota residua può essere utilizzata per aumento gratuito del capitale sociale (nel limite del tasso di inflazione), remunerazione della quota sociale (massimo di 2,5 punti superiore al tasso dei buoni postali), stipendio ai soli soci lavoratori, finalità mutualistiche per i soci, per ulteriore accantonamento a fondo riserva indivisibile. Le riserve indivisibili, il contributo al fondo di promozione, la devoluzione a fini mutualistici del patrimonio residuo in caso di liquidazione della società, oltre ai limiti previsti di ripartizione degli utili, definiscono , sul piano economico, il carattere mutualistico della società cooperativa e la conseguente disciplina fiscale diversa rispetto alle S.r.l. o S.p.A.
Prendi in considerazione la possibilità di costituire una Piccola Società Cooperativa, più facile da gestire
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
- E' stata introdotta nell'ordinamento la possibilità di costituire una cooperativa con un numero ridotto di soci e "quale forma semplificata di società cooperativa" come si esprime il legislatore.
- Il provvedimento del 7 agosto 1997 n. 266 agli articoli 21 e 25 disciplina l'istituto della Piccola società cooperativa.
- Costituzione
La Piccola società cooperativa deve essere costituita esclusivamente da persone fisiche in un numero non inferiore a 3 e non superiore ad 8. Viene recepito il concetto di "unità cooperativa" ora per dar vita ad una società cooperativa pertanto bastano solo 3 soci, rispetto al limite di 9 persone, si facilita in tal modo la promozione di nuove iniziative imprenditoriali dilatando la possibilità offerta alla platea dei soggetti interessati.
- Denominazione sociale
Il nome della società dovrà contenere l'indicazione di Piccola società cooperativa.(2 comma art. 21) Tale definizione può essere usata solo da società che hanno scopo mutualistico. Viene inoltre prevista la sola forma della società a responsabilità limitata.(6 comma art. 21) Le altre norme di novità riguardano gli istituti dell'amministrazione e del collegio sindacale, entrambi efficacemente risolti nella direzione della semplificazione.
- Amministrazione
Data la dimensione ridotta è previsto, quale facoltà, di attribuire il potere di amministrazione all'assemblea con la nomina del Presidente per la rappresentanza legale. Essendo una facoltà nulla vieta al contrario di prevedere in sede di costituzione - statuto - il consiglio di amministrazione, la mancanza di questo invece fa venir meno l'utilizzo del corrispondente libro sociale. Sindaci In questo caso si applicano le norme relative all'obbligo per le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile che stabiliscono l'organo di controllo se il capitale sociale è superiore a 200 milioni o nel caso che per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti corrispondenti a: totale dell'attivo dello stato patrimoniale maggiore di 4.700 milioni, ricavi delle vendite e delle prestazioni maggiori di 9.500 milioni, dipendenti occupati in media nell'esercizio superiori a 50 unità. Come è possibile notare le modifiche adottate ben si integrano con la disciplina delle società cooperative non costituendo una nuova tipologia di società. Ciò non solo è esplicitato dal 3 comma dell'art. 21 che fa espresso rinvio all'applicazione delle norme sulle società cooperative in quanto compatibili con le nuove disposizioni, ma anche per le modifiche apportate per i requisiti d'iscrizione nel registro prefettizio, contenute nel successivo articolo 25 della legge e per quanto previsto negli ultimi due commi dell'articolo 21 sulla trasformazione. Infatti la Piccola società cooperativa cesserà di essere tale con l'auspicabile affermazione che il suo sviluppo d'impresa comporterà nella crescita dimensionale trasformandosi a quel punto esclusivamente in società cooperativa (comma 7). Ovvero l'allargamento della base sociale oltre gli otto soci. Anche questo punto risulta ben congegnato con il divieto già vigente per le società cooperative di trasformarsi in altri tipi di società (L. 127/71 art. 14). Non viene precisato il caso inverso cioè se sia possibile effettuare la trasformazione da società cooperativa in Piccola società cooperativa che per alcune situazioni potrebbe rappresentare una alternativa alla liquidazione del tutto interessante. Comunque vi è già stato orientamento favorevole in tal senso espresso con propria nota dal Ministero del Lavoro Direzione Gen. Della Cooperazione del 31/1/96 prot. 323 rispetto all'allora D.L. 416/95. L'articolo 25 abolisce la vetusta norma che stabiliva la differenza, all'interno della sezione delle cooperative classificate di Produzione e lavoro del Registro prefettizio, tra quelle ammissibili ai pubblici appalti e no. Di fatto l'abolizione del limite di 15 soci (per poter partecipare ai pubblici appalti) riguarda tutte le società cooperative ivi comprese le Piccole società cooperative. Rimane invece la regola dei 50 soci per l'iscrizione nella sezione di consumo per le cooperative stesse.
CONFRONTO SINTETICO | Tipo | Società COOPERATIVA | PICCOLA Società COOPERATIVA | Responsabilità | a responsabilità limitata o illimitata (art.2518 cc. 4 punto) | solo a responsabilità limitata | Soci | persone fisiche e/o giuridiche | solo persone fisiche | Numero | minimo 9 | minimo 3 massimo 8 | Amministrazione | Consiglio di Amministrazione | Assemblea o Consiglio di Amministrazione | Collegio sindacale | obbligatorio (può essere composto da soci - nessun requisito richiesto) | solo a determinate condizioni dimensionali dell'impresa (iscritti all'albo dei Revisori contabili) | Trasformazione | divieto in altro tipo di società - possibile solo in Piccola società cooperativa | solo in società cooperativa "ordinaria" |
Legge n. 266 del 7 agosto 1997 - Art. 21 e art. 25 Art. 21 Piccola società cooperativa
- 1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
- 2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
- 3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
- 4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
- 5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del Codice civile.
- 6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
- 7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.
- 8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del Codice civile.
Art. 25 Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo 1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al terzo comma, le parole: "né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse;
- b) il quarto comma è abrogato;
- c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi."
Altre disposizioni richiamate nel testo: Codice Civile 2488.
- Collegio sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo. E' altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti. Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'articolo 2409. Legge n. 127, 17 febbraio 1971 art. 14 - (Divieto di trasformazione delle società cooperative) Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.
Ora vediamo qual è il regime fiscale cui è sottoposta l'impresa cooperativa
- Agevolazioni per tutte le società cooperative
- Imposte dirette
Non concorrono a formare il reddito imponibile le somme accantonate a riserva indivisibile, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirla ai soci, sia durante la vita della cooperativa che in fase di liquidazione (Art. 12 L. 904/77 - nota 3). In pratica gli utili accantonati a riserva indivisibile non pagano imposte IRPEG (L'ILOR è stata abolita con decorrenza 1/1/98).
- Risparmio sociale
Come è noto le società cooperative, disciplinati dai principi della mutualità, possono raccogliere risparmio tra i soci entro determinati limiti (limiti della entità massima della raccolta in relazione al patrimonio netto, limiti per ogni singolo deposito, e limiti nella remunerazione). Sugli interessi corrisposti a soci persone fisiche, nell' ambito di tale attività, le cooperative devono operare una ritenuta, che possiamo definire di favore, del 12.5% a titolo d'imposta. Importante Il mancato rispetto delle norme a cui è condizionata la raccolta, fa venire meno il regime agevolato con pesanti conseguenze.
- Aumento gratuito di capitale sociale
La legge 59/92 (art.7) prevede che le cooperative e i loro consorzi possano destinare una quota di utili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. Tale rivalutazione, che può essere disposta nei limiti degli indici ISTAT, non è soggetta ad imposte fino alla data del rimborso. In pratica sono somme accantonate in sospensione d'imposta. All'atto del rimborso tali importi scontano una ritenuta del 12.5% a titolo d'imposta.
- Imposta di registro
Non sono soggetti a registrazione gli atti che comportano variazione di capitale sociale delle società cooperative dei loro consorzi e delle società di mutuo soccorso (art. 9 tab. B DPR.131 - nota 4) Concessioni governative Le società cooperative, a differenza delle altre società, devono versare per la bollatura iniziale dei libri sociali la tassa di concessione governativa di £. 100.000.= per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine. Cooperative di produzione e lavoro
- Imposte dirette
Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) in modo assoluto a condizione che il rapporto tra il costo il costo delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci sia superiore al 60% di tutti gli altri costi, non considerando nel conteggio le materie prime e sussidiarie; se tale rapporto, invece, è compreso tra il 40% ed il 60% l'aliquota IRPEG è ridotta della metà - attualmente l'aliquota ordinaria IRPEG è il 37% che ridotta è pari al 18.5% (art. 11 DPR 601/73 - nota 5). Non ricorrendo le condizioni sopra richiamate possono essere, ovviamente, applicate le agevolazioni previste per tutte le altre cooperative. Importante nella determinazione del reddito - quindi come costi deducibili, sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20%. Occorre, altresì, ricordare che le cooperative di lavoro possono usufruire delle agevolazioni solo a condizione che per i soci lavoratori ricorrano tutti i requisiti previsti dall'art.23 del D.Lgs 1577 (nota 6). Cooperative agricole e della piccola pesca
- Imposte dirette
Sono esenti dall'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG) i redditi delle società agricole e loro consorzi conseguiti mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto (1/4) dai terreni dei soci, nonché dalla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci. Analogamente sono esenti dall'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG) le cooperative di piccola pesca. (art. 10 DPR 601/73 - nota 7)
Cooperative edilizie
- IVA
Le assegnazioni, sia in godimento che in proprietà, di case di abitazione non di lusso (DM. 2/8/1969), in presenza delle condizioni di cui alla nota II bis del DPR 131/86 (imposta di registro), sono soggette all'aliquota ridotta del 4%. (Tab. A parte II n. 26). Tale aliquota si applica, in caso di cessione in proprietà, su una base imponibile ridotta, determinata sul 70% del costo degli alloggi, se gli immobili sono costruiti su aree concesse in proprietà e del 50% se dette aree sono concessi in diritto di superficie. La riduzione opera fino alla concorrenza del costo CER, mentre la parte eccedente è regolarmente assoggettata ad iva. (D.L. 27/4/90 n. 90 conv, nella L. 165/90 - nota 8)
- Imposta di bollo (art. 66 DL 30 /7/93 - nota 9)
Le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi godono dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo limitatamente a : atti costitutivi e modificativi ; gli atti di ammissione e recesso soci ; gli atti, i documenti e registri relativi ad operazioni previste dai rispettivi statuti con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali.
- Imposta di registro (art. 66 DL 30 /7/93 - nota 10)
Sempre per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita, mentre gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, sono soggetti a registrazione in misura fissa, una sola volta per ciascun atto registrato, compreso i relativi allegati. Cooperative di consumo
- Imposte dirette
Ristorno ai soci - Per le cooperative di consumo e loro consorzi sono ammesse in deduzione, e quindi sono riconosciuti come costi deducibili, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo delle merci acquistate. L'agevolazione è condizionata al rispetto di particolari procedure (art. 12 DPR 601/73 nota 11) Cooperative sociali
- IVA
Premesso che le cooperative sociali sono considerate ONLUS di diritto, alle stesse si applica l'esenzione dall'imposta previste dall'art.10 n. 27-ter del DPR 633/72. (nota 11) In particolare sono esenti da iva le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, in comunità e simili, in favore di anziani, inabili adulti, di tossicodipendenti, di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza. Occorre tuttavia ricordare che è possibile, nel caso il regime sia più conveniente, assoggettare le sopra citate prestazione all'aliquota iva del 4% (tab. A parte II n. 41- ter - nota 12), in pratica vige il regime di maggior favore.
- Irap
In deroga al principio generale di indeducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro, per le cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1 della L. 381/91 è deducibile dalla base imponibile il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima legge. Per il 1998, le cooperative sociali che svolgono servizi sociali ed educativi possono dedurre dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzione effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per il 1999 e il 2000 la somma da dedurre è pari, rispettivamente al 75% e a 50% della sopracitata differenza, mentre dal 2001 la base imponibile è determinata nei modi ordinari.(nota 13)
- Concessioni governative
L'art. 13 bis del DPR 641/72, introdotto dal D.Lgs 460/97, prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS sono esenti da concessioni governative.
- TRIBUTI SOPPRESSI
Ricordiamo, per completezza, che dal 1 gennaio 1998 sono soppressi i seguenti tributi (art. 36 D.Lgs n.446/97) : I contributi per il servizio sanitario nazionale (SSN) ; L'ILOR - l'imposta locale sui redditi ; L'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professione (ICIAP) ; La tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione della partita iva ; L'imposta sul patrimonio netto (PATRIMONIALE).
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- art. 14 DPR 601/73 - nota 1
- art.26 del D.Lgs 14 dicembre 1947 n. 1577.(Legge Basevi) - nota 2
- Art. 12 L. 904/77 - nota 3 art. 9 tab. B DPR.131 - nota 4
- art. 11 DPR 601/73 - nota 5
- art.23 del D.Lgs 1577 - nota 6
- art. 10 DPR 601/73 - nota 7 D.L. 27/4/90 n. 90 conv, nella L. 165/90 - nota 8
- art. 66 DL 30 /7/93 - nota 9
- art. 12 DPR 601/73 nota 10
- art.10 n. 27-ter del DPR 633/72 - nota 11 tab. A parte II n. 41- ter - nota 12 art.17 DL 15/12/97 e succ. modificazioni - nota 13
Le principali leggi che prevedono finanziamenti agevolati per le cooperative
LE POSSIBILITA' DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO Riportiamo in modo schematico le principali leggi di finanziamento per la cooperazione e la piccola e media impresa. (I tempi necessari per accedere ai finanziamenti previsti dalle leggi sono diversi e possono variare da 4 mesi ai 2 anni)
Leggi regionali (Regione Marche):
Nazionali
- Legge 49/85 Per cooperative nate da crisi aziendali
- L. 949/52 Finanziamenti a medio termine per imprese settore agro-industriale o industriale
- L. 1329/65 (Sabatini) per investimenti in attrezzature
- L. 68/92 Per investimenti settore autotrasporto à
- L. 215/92 Per imprenditoria femminile
Gli adempimenti necessari per costituire una cooperativa
- Per costituire una cooperativa sono necessari almeno nove soci (persone fisiche maggiorenni o società).
I soci possono essere ordinari, sovventori (portatori di capitale), volontari (solo per le cooperative sociali). I soci che fondano una cooperativa, davanti ad un notaio redigono un atto pubblico di costituzione con l'allegato statuto sociale, il documento fondamentale che disciplina la vita della cooperativa e l'oggetto sociale (con l'indicazione dello specifico scopo mutualistico). Gli adempimenti burocratici connessi alla costituzione sono di solito effettuati dal notaio.
- Il capitale sociale si definisce sulla base del progetto e delle finalità della cooperativa.
I limiti di legge vanno da un minimo di £ 50.000 a d un massimo di £ 136.000.000 per socio, (91.000.000 se la cooperativa non è di produzione e lavoro). Un capitale iniziale adeguato è necessario per avere credibilità con le banche e con i "clienti", per coprire i costi di avvio della cooperativa, per impegnare seriamente i soci rispetto alla cooperativa. La quota sociale è l'unico "capitale di rischio", ovvero i soci rispondono solo per il capitale sottoscritto.
- I costi di costituzione, di deposito dello statuto, di iscrizione ecc. sono circa di £ 3.500.000.
- I tempi di costituzione sono di uno-due mesi per l'omologa del tribunale.
E' necessario chiedere l'iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative.
- All'atto della costituzione va nominato il Consiglio di Amministrazione (che può essere composto da un numero minimo di 3), il Presidente e il Collegio dei Sindaci (3 componenti effettivi e 2 supplenti).
All'atto di costituzione della cooperativa è utile prevedere nello statuto le varie attività che la cooperativa potrà svolgere anche in futuro (oggetto sociale) onde evitare di dover modificare lo statuto nel caso di avvio di nuove attività.
- Per la fase di avvio è bene definire un bilancio di previsione.
Serve a verificare possibilità della cooperativa di reggere economicamente ed a stabilire i primi obiettivi concreti di fatturato rispetto alle prevedibili spese.
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