Il datore di
lavoro deve adeguare la documentazione del sistema di sicurezza aziendale
secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 388/2003 ed in particolare:
Ø
aggiornare
il documento di valutazione dei rischi per la definizione del gruppo di
appartenenza rispetto all’organizzazione del servizio di pronto soccorso
aziendale;
Ø
redigere
e/o adeguare il piano di gestione delle emergenze;
Ø
definire la
composizione delle squadre di emergenza.
CAST –
Piccola Società Cooperativa del Service Legacoop Marche, offre uno specifico
servizio di consulenza per supportare le aziende nella gestione delle complesse
problematiche legate alla sicurezza.
CAST esegue anche misurazioni fonometriche
(esposizione al rumore), controlli microclimatici ed illuminotecnici, calcolo
dei carichi d’incendi ed organizza i corsi di formazione obbligatori per
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti antincendio e
pronto soccorso che ogni azienda deve nominare.
E-Mail: cast.consulting@tiscali.it
www.sicurcast.it
Le
nuove regole del pronto soccorso nei luoghi di lavoro
(a cura di Angelo Algieri, Ufficio Sicurezza Legacoop)
Arrivano con il Dm Sanità
388/2003, emanato in attuazione dell’articolo 15 del Dlgs 626/1994 e pubblicato
il 3 febbraio 2004, le nuove regole sul pronto soccorso aziendale.
L’organizzazione del
pronto soccorso aziendale, fino ad oggi basata su norme risalenti agli anni
’50, è completamente riformulata dal decreto 15 luglio 2003, n. 388. Il decreto
rinnova i contenuti delle cassette del pronto soccorso da tenere sul luogo di
lavoro ed introduce i parametri per una formazione ad hoc dei lavoratori
addetti ai primi interventi.
L’organizzazione
aziendale. Gli obblighi stabiliti dal nuovo Dm 388/2003
variano in relazione alle dimensioni e all’attività (pericolosa o meno) svolte
dalle aziende. A tal fine, il decreto classifica le realtà produttive in 3
diversi gruppi, qui di seguito riportati.
|
|
|
|
Gruppo A |
|
|
Gruppo B |
|
|
Gruppo C |
|
Gli addetti al pronto
soccorso, designazione e formazione. Nella designazione
degli addetti al pronto soccorso si deve tener conto della dimensione
dell’azienda e dei rischi presenti sul luogo di lavoro (articolo 12, Dlgs
626/1994).
Una volta designati, gli
addetti al pronto soccorso devono seguire un apposito corso di formazione per
l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli
interventi di pronto soccorso, secondo le indicazioni contenute nel nuovo Dm
388/2003 (di attuazione dell’articolo 15 del Dlgs 626/1994).
La formazione deve
comprendere un’istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di
primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto
soccorso e deve essere effettuata da personale medico, in collaborazione, ove
possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Nello
svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della
collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale
almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Le caratteristiche
del corso di formazione variano a seconda dell’attività e delle dimensioni dell’azienda,
secondo la suddivisione in gruppi effettuata dal Dm 388/2003. In particolare:
-
per le aziende (o unità produttive) rientranti nel
gruppo A (si veda tabella più avanti riportata) i contenuti e i tempi minimi
del corso di formazione sono quelli riportati nell'allegato 3 al Dm 388/2003 e
devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività
svolta;
-
per le aziende o unità produttive rientranti nei
gruppi B e C, i requisiti del corso di formazione sono quelli contenuti
nell'allegato 4 al Dm 388/2003.
Anche
se non aderenti ai requisiti tecnici specificati dai citati allegati, sono
considerati validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati
entro 3 agosto 2004 (data di entrata in vigore Dm 388/2003).
Attrezzature
di pronto soccorso. Sul luogo di lavoro deve essere assicurata
la presenza di tutte le attrezzature necessarie al pronto soccorso,
attrezzature che vanno dalla cassetta di primo intervento ai mezzi di
comunicazione con le strutture sanitarie. La dotazione minima delle
attrezzature richiesta dal Dm 388/2003 varia a seconda dell’attività e delle
dimensioni dell’azienda, come riportato nella tabella che segue.
|
Tipo
di azienda |
Attrezzature di pronto soccorso
|
|
|
Gruppi
A e B |
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Dotazione minima della cassetta
di pronto soccorso: |
|
Gruppo
C |
Devono essere presenti
in azienda: |
Dotazione minima del pacchetto
di medicazione: |
|
N.b.:
in ogni caso, se vi sono lavoratori che prestano la propria attività in
luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di
lavoro deve: |
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