NUOVE NORME SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

Obbligatorio in tutte le aziende dal 3 febbraio 2005 [1]

 

 

Sintesi degli obblighi del datore di lavoro

 

Il datore di lavoro deve adeguare la documentazione del sistema di sicurezza aziendale secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 388/2003 ed in particolare:

Ø      aggiornare il documento di valutazione dei rischi per la definizione del gruppo di appartenenza rispetto all’organizzazione del servizio di pronto soccorso aziendale;

Ø      redigere e/o adeguare il piano di gestione delle emergenze;

Ø      definire la composizione delle squadre di emergenza.

 

CAST – Piccola Società Cooperativa del Service Legacoop Marche, offre uno specifico servizio di consulenza per supportare le aziende nella gestione delle complesse problematiche legate alla sicurezza.

CAST esegue anche misurazioni fonometriche (esposizione al rumore), controlli microclimatici ed illuminotecnici, calcolo dei carichi d’incendi ed organizza i corsi di formazione obbligatori per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti antincendio e pronto soccorso che ogni azienda deve nominare.

 

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Le nuove regole del pronto soccorso nei luoghi di lavoro

(a cura di Angelo Algieri, Ufficio Sicurezza Legacoop)

 

Arrivano con il Dm Sanità 388/2003, emanato in attuazione dell’articolo 15 del Dlgs 626/1994 e pubblicato il 3 febbraio 2004, le nuove regole sul pronto soccorso aziendale.

L’organizzazione del pronto soccorso aziendale, fino ad oggi basata su norme risalenti agli anni ’50, è completamente riformulata dal decreto 15 luglio 2003, n. 388. Il decreto rinnova i contenuti delle cassette del pronto soccorso da tenere sul luogo di lavoro ed introduce i parametri per una formazione ad hoc dei lavoratori addetti ai primi interventi.

L’organizzazione aziendale. Gli obblighi stabiliti dal nuovo Dm 388/2003 variano in relazione alle dimensioni e all’attività (pericolosa o meno) svolte dalle aziende. A tal fine, il decreto classifica le realtà produttive in 3 diversi gruppi, qui di seguito riportati.


La classificazione delle aziende in base al Dm 388/2003

Gruppo A


- aziende (o unità produttive) con attività industriali a rischio di incidente rilevante ex Dlgs 334/1999;
- centrali termoelettriche;
- impianti nucleari ex Dlgs 230/1995;
- aziende estrattive e minerarie ex Dlgs 624/1996;
- lavori in sotterraneo ex Dpr 320/1956;
- aziende per fabbricazione esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende con oltre 5 lavoratori con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4;
- aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B


- aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C


- aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gli addetti al pronto soccorso, designazione e formazione. Nella designazione degli addetti al pronto soccorso si deve tener conto della dimensione dell’azienda e dei rischi presenti sul luogo di lavoro (articolo 12, Dlgs 626/1994).

Una volta designati, gli addetti al pronto soccorso devono seguire un apposito corso di formazione per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso, secondo le indicazioni contenute nel nuovo Dm 388/2003 (di attuazione dell’articolo 15 del Dlgs 626/1994).

La formazione deve comprendere un’istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso e deve essere effettuata da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Le caratteristiche del corso di formazione variano a seconda dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, secondo la suddivisione in gruppi effettuata dal Dm 388/2003. In particolare:

-          per le aziende (o unità produttive) rientranti nel gruppo A (si veda tabella più avanti riportata) i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono quelli riportati nell'allegato 3 al Dm 388/2003 e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta;

-          per le aziende o unità produttive rientranti nei gruppi B e C, i requisiti del corso di formazione sono quelli contenuti nell'allegato 4 al Dm 388/2003.

Anche se non aderenti ai requisiti tecnici specificati dai citati allegati, sono considerati validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro 3 agosto 2004 (data di entrata in vigore Dm 388/2003).

Attrezzature di pronto soccorso. Sul luogo di lavoro deve essere assicurata la presenza di tutte le attrezzature necessarie al pronto soccorso, attrezzature che vanno dalla cassetta di primo intervento ai mezzi di comunicazione con le strutture sanitarie. La dotazione minima delle attrezzature richiesta dal Dm 388/2003 varia a seconda dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, come riportato nella tabella che segue.

Tipo di azienda

Attrezzature di pronto soccorso

Gruppi A e B


Devono essere presenti in azienda:
• una cassetta di pronto soccorso, da tenere presso ciascun luogo di lavoro, custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 al Dm 388/2003 (si veda riquadro a destra) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro (e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale);
• un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai lavoratori addetti al pronto soccorso devono essere messi a disposizione l'equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale necessari agli interventi (appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego, custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile).
Nel caso di appartenenza al Gruppo A, il datore di lavoro deve inoltre:
• comunicare all’Asl competente tale situazione, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso;
• garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria locale.

Dotazione minima della cassetta di pronto soccorso:
- guanti sterili monouso (5 paia);
- visiera paraschizzi,
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1),
- flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3),
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10),
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2),
- teli sterili monouso (2),
- pinzette da medicazione sterili monouso (2),
- confezione di rete elastica di misura media (1),
- confezione di cotone idrofilo (1),
- confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2),
- rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2),
- un paio di forbici,
- Lacci emostatici (3),
- ghiaccio pronto uso (due confezioni),
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2),
- termometro,
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Gruppo C

Devono essere presenti in azienda:
• un pacchetto di medicazione contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, al Dm 388/2003 (si veda riquadro a destra) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
• un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai lavoratori addetti al pronto soccorso devono essere messi a disposizione l'equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale necessari agli interventi (appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego, custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile).

Dotazione minima del pacchetto di medicazione:
- guanti sterili monouso (2 paia),
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1),
- flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1),
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1),
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3),
- pinzette da medicazione sterili monouso (1),
- confezione di cotone idrofilo (1),
- confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1),
- rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1),
- rotolo di benda orlata alta cm 10 (1),
- un paio di forbici (1),
- un laccio emostatico (1),
- confezione di ghiaccio pronto uso (1),
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1),
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

N.b.: in ogni caso, se vi sono lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro deve:
• fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 al Dm 388/2003 (vedi oltre)
• un mezzo di comunicazione per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

 



[1] Originariamente entro il 4 agosto 2004, poi così prorogato con legge di conversione del Decreto n. 136 del 28 maggio 2004, approvata il 27/7/2004.