Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Disposizioni per l’attuazione della riforma
della politica agricola comune
Visto il regolamento CE n.1782/2003 del Consiglio
del 29 settembre 2003;
Visto il regolamento CE n.795/2004 della Commissione
del 21 aprile 2004
Visto il regolamento CE n.796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
recante “attuazione dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia
di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura”;
Visto l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 428 così come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge
24 giugno 2004, n. 157;
Vista la posizione della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome sull’attuazione del regolamento 1782/03
espressa nella seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 n.
1628, d’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782 /03 relativamente
all’articolo 33 ed all’articolo 40, che disciplinano rispettivamente
l’ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali
verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del
regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità di
applicazione;
Vista la nota della Commissione Europea 25 giugno
2004, prot. n. 16536;
Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per
una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie
Vista l’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
espresso nella riunione del ……
1.
Il
regime di pagamento unico previsto dal reg. 1782/2003 del Consiglio del 29
settembre 2003 è applicato a livello nazionale dal 1° gennaio 2005, fatta
eccezione per l’articolo 62 la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2006.
2.
Il
regime di pagamento unico viene attuato con le modalità previste dagli articoli
da 33 a 57 e 62 del reg. n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e
successive modifiche e integrazioni.
3.
Ai
sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera a), secondo trattino del reg.(CE) n.
1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti
concessi ai sensi dell’articolo 3 del reg. (CE) 2358/71.
1.
Lo
Stato si avvale del diritto di adottare misure in applicazione dell’articolo
42, paragrafi 3 e 5, del regolamento 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre
2003.
2.
Lo
Stato applica tutte le disposizioni facoltative previste dagli articoli 6 e 7
del reg. n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
3.
Le
determinazioni sull’utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri
oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5 dell’articolo 42 del
regolamento n. 1782/2003, e sulle altre misure conseguenti ai regolamenti
attuativi del regolamento CE n.1782/2002, sono adottate con decreto del
Ministro della Politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
Stato-Regioni.
4.
La
gestione della riserva nazionale di cui all’articolo 42 del reg. (CE) 1782/2003
è affidata all’AGEA che, al fine di assicurare il rispetto del massimale
nazionale ai sensi dell’art.41 del reg.1782/2003 nonché l’equilibrio della
riserva nazionale e il rispetto delle finalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6
dell’articolo 42 del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari degli
importi di riferimento dandone comunicazione agli organismi pagatori
riconosciuti.
5.
I
criteri oggettivi e la definizione delle zone omogenee di utilizzo della
riserva nazionale di cui all’articolo 42 del citato regolamento sono definiti
con decreto di cui al comma 3.
1.
Nella
definizione di “successione anticipata” di cui all’articolo 33 del regolamento
(CE) n.1782/2003 del Consiglio rientrano:
a)
il
consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario;
b)
tutti
i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o
parte dell’azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il
primo può succedere per successione legittima.
2.
Ai
fini dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1782/2003, rientra
nell’ipotesi di cambiamento della forma giuridica il caso in cui l’agricoltore
che gestisce l’ azienda all’atto dell’avviamento del regime:
a)
abbia
esercitato attività agricola come membro compartecipe dell’impresa familiare di
cui all’art. 230/bis del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in
agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell’azienda;
b)
abbia
esercitato, come persona fisica o giuridica, attività agricola attraverso una
società della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall’art. 2359
del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attività come
affittuario di società della quale aveva il controllo;
c)
abbia
esercitato, come società, attività agricola attraverso uno o più propri soci.
3.
Rientra
nelle fattispecie di cui al comma 2 anche il caso in cui l’agricoltore che
conduceva l’azienda nel periodo di riferimento abbia costituito una società che
gestisce l’azienda stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.
Gli
importi totali resi disponibili dalla modulazione sono ripartiti fra i Piani di
sviluppo rurale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei parametri
concordati in sede di Comitato nazionale per la sorveglianza sull’attuazione
dei piani di sviluppo rurale, come sostegno supplementare alle misure dei piani
medesimi.
1. Le norme quadro inerenti le buone condizioni agronomiche ed
ambientali, e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria, cui
devono conformarsi le Regioni e le Province Autonome, sono definite con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sulla base dello schema riportato negli Allegati III e IV del
regolamento n. 1782/2003, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la
parità di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e
della concorrenza.
2. Le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definiscono, con propri provvedimenti, nel
rispetto dei principi comunitari, garantendo la parità di trattamento degli
agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza, le buone
condizioni agronomiche ed ambientali e gli obblighi derivanti dai criteri di
gestione obbligatoria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al comma 1. In caso di inadempienza, il Ministero delle politiche
agricole e forestali esercita il potere sostitutivo.
3. L’Agea è responsabile
dell’attuazione del sistema dei controlli di cui ai comma 1 e 2, eseguiti dagli
organismi pagatori e garantisce,
attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9 del reg.
(CE) n. 796/2004.
1. Possono beneficiare dell’aiuto gli agricoltori
che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 33 del regolamento
n.1782/2003, cosi come specificate dal presente decreto.
2. Ai sensi dell’articolo 12, par. 1, del reg.
(CE) n. 795/2004, l’AGEA procede all’identificazione degli agricoltori aventi
titolo all’aiuto, definendo tempi e modalità per la registrazione nel SIAN
delle conferme ovvero delle modifiche aziendali per le fattispecie ricadenti
negli artt. 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione,
così come descritte dal presente decreto, nonché dei casi di forza maggiore e
delle circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali 20 luglio 2004 n. 1628.
3. Entro il 31 marzo 2005, gli Organismi
Pagatori, provvedono ad inviare agli agricoltori identificati con la procedura
di cui al comma 2, il modulo di domanda di cui all’articolo 34, paragrafo 1,
del reg. 1782/2003.
4. Entro il 15 maggio 2005, gli agricoltori
presentano all’Organismo Pagatore competente, la domanda di fissazione
definitiva dei titoli all’aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico.
5. La domanda è predisposta in coerenza con gli
artt. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 796/2004, e dovrà altresì contenere gli elementi
necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente ai sensi
dell’articolo 2, lett. a) del reg. n. 1782/2003.
6. Gli agricoltori che si trovano nelle
condizioni previste dall’art. 42, parr. 3 e 5 del reg. 1782/2003 del Consiglio
del 29 settembre 2003, presentano all’Organismo Pagatore competente, domanda di
ammissione al regime di pagamento unico alle condizioni stabilite nella sezione
II del Capitolo II del reg. 795/2004 della Commissione.
7. Gli agricoltori che si trovano nelle
condizioni previste dall’art. 42, paragrafo 4 del reg. 1782/2003 del Consiglio
del 29 settembre 2003, presentano all’Organismo Pagatore competente, domanda di
ammissione al regime di pagamento unico, nelle fattispecie previste e alle
condizioni stabilite nella sezione III
del Capitolo III del reg. 795/2004 della Commissione.
8. Gli Organismi Pagatori garantiscono all’AGEA,
attraverso il SIAN, la contestuale disponibilità delle domande di fissazione
dei titoli all’aiuto, ai fini del calcolo definitivo dei titoli stessi, del
dimensionamento della riserva nazionale e del calcolo dei titoli da riserva,
che l’AGEA esegue e rende disponibili, attraverso il SIAN, agli Organismi
Pagatori. Entro il 15 agosto 2004, gli Organismi Pagatori assegnano ai
produttori i titoli all’aiuto definitivi.
9.
Le
dimensioni minime di una azienda per potere presentare la domanda di fissazione
dei titoli all’aiuto non possono essere inferiori a 0, 3 ettari.
10.
Le disposizioni di cui al comma 9 non si
applicano ai titoli all’aiuto sottoposti a condizioni particolari di cui agli
articoli da 47 a 50 del reg. n. 1782/2003, purché i titolari mantengano almeno
il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in
unità di bestiame adulto (UBA).
1.
Possono
beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in
via originaria o derivata di titoli all’aiuto ai sensi degli articoli da 33 a
43 del reg.1782/2003, dispongano all’11 novembre 2004 delle parcelle per le
quali presentano domanda di pagamento e su queste esercitino attività agricola
nel rispetto del regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n.795/2004 e 796/2004 della Commissione e di quanto stabilito nel presente
decreto, salvo quanto disposto all’art. 49, par. 2, del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio e salvi casi di forza maggiore o di circostanze
eccezionali.
1.
Nel
settore dei seminativi e delle carni bovine e degli ovicaprini viene operata
una trattenuta dell’8% della componente settoriale seminativi, del 7% della
componente settoriale carni bovine e del 5% della componente settoriale
ovicaprini del massimale nazionale di cui all’articolo 41 del reg. 1782/2003
del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell’allegato VI del detto
regolamento.
2.
Le
somme così ottenute sono destinate, settore per settore, e su base annua, a un
pagamento supplementare agli agricoltori del settore interessato che rispettino
le condizioni di ammissibilità al premio.
3.
Le
condizioni di ammissibilità al premio supplementare, che tengono conto della
tutela e valorizzazione dell’ambiente o del miglioramento della qualità e
commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere determinate
annualmente con decreto del Ministero delle Politiche agricole e Forestali,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine previsto
dalla normativa comunitaria avvalendosi anche delle proposte del Comitato di
cui al comma successivo.
4.
Per
il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie previste a titolo di
aiuto supplementare e per la formulazione di proposte di modifica delle
condizioni di ammissibilità al premio supplementare di cui al comma 3, è
istituito un Comitato paritetico Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
e Regioni e Province autonome, integrato da una rappresentanza delle
Organizzazioni del Tavolo Agroalimentare.
1.
Le
trattenute di cui al precedente articolo 8 vengono utilizzate per erogare un
pagamento supplementare, condizionato come segue:
a.
nel
settore dei seminativi un pagamento supplementare ad ettaro viene erogato agli
agricoltori che utilizzano sementi certificate per la coltivazione di
particolari varietà e che adottino modalità di certificazione, tecniche di coltivazione, stoccaggio, ed altre pratiche
produttive tali da corrispondere a caratteristiche qualitative richieste dal
mercato e che favoriscono la commercializzazione.
b.
nel
settore delle carni bovine un pagamento supplementare per capo viene erogato
agli allevatori di vacche nutrici, come definite dal diritto comunitario, di
razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici o agli allevatori
di vacche nutrici a duplice attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi
estensivi.
c.
nel
settore delle carni ovine e caprine un pagamento supplementare a capo viene
erogato agli allevatori singoli o associati con più di 50 capi.
2.
In
caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure di cui
al precedente comma 1, lettere a), b) e c), un abbattimento pro rata è
applicato ai relativi pagamenti supplementari per ettaro o per capo.
1.
In
caso di vendita del titolo all’aiuto, si applicano le trattenute, da riversare
alla Riserva nazionale, calcolate nelle percentuali massime previste dall’art.
9 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.
2.
La
cessione del titolo all’aiuto, che avviene secondo quanto stabilito
dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, deve
avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli
accordi in deroga di cui all’articolo 45 della legge n. 203/82, e deve essere
comunicata a pena di nullità agli organismi pagatori, entro dieci giorni dalla
sottoscrizione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,
l’AGEA, in attuazione dell’articolo 21 del reg. 1782/03, convalida il
trasferimento del titolo notifica, comunicato attraverso il SIAN dagli
organismi pagatori.
3.
Per
i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall’art. 27 del regolamento
(CEE) n. 795/2004 della Commissione le domande di cedente e cessionario devono
essere presentate congiuntamente agli organismi pagatori.
4.
I
trasferimenti dei titoli all’aiuto possono avvenire solo all’interno delle
regioni omogenee così come definite all’articolo 2, comma 5.
1. Ai sensi dell’art.17, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (CE)
n.795/2004 della Commissione, l’acquirente può presentare domanda di fissazione
del titolo all’aiuto a nome del venditore e con l’esplicita autorizzazione di
questo.
2. Ai contratti privati di vendita di cui all’art.17, del regolamento
(CE) n.795/2004 della Commissione, si applica il paragrafo 5 del medesimo
articolo.
1. Qualora il contratto d’affitto di cui agli articoli 20 e 22 del
reg. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 o i programmi di cui
all’articolo 23 dello stesso regolamento cessino dopo la scadenza del termine
per la presentazione di una domanda nell’ambito del regime di pagamento unico
nel suo primo anno di applicazione, l’agricoltore interessato può chiedere la
fissazione dei propri titoli all’aiuto, dopo la scadenza del contratto
d’affitto o del programma, entro il termine ultimo di presentazione delle
domande nel quadro del regime di pagamento unico dell’anno successivo.
2. Anche ai contratti di durata quinquennale, in relazione alla prassi
consolidata in Italia, si applicano le disposizioni previste per i contratti
d’affitto a lungo termine previsti negli articoli 20, 21 e 22 del reg. 795/2004
della Commissione del 21 aprile 2004.
3. Agli agricoltori di cui all’articolo 20 del reg. 795/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004 vengono attribuiti titoli all’aiuto calcolati su
un importo di riferimento fissato secondo criteri definiti con Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la conferenza Stato
regioni.
1. I produttori che abbiano ritirato superfici
dalla produzione a titolo obbligatorio devono lasciarle a riposo ai sensi dell’articolo
32 del regolamento (CE) n.795/2004 della Commissione e non possono effettuare
le semine prima del 31 agosto per il raccolto dell’anno successivo.
2.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano le misure previste
dai paragrafi 2 e 3 dell’art. 32 del regolamento (CE) n.795/2004 della
Commissione.
3.
4. In
caso di applicazione dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della
Commissione le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano le
misure in esso previste. In ogni Regione o Provincia autonoma le nuove
superfici ammissibili non possono superare le superfici dichiarate
inammissibili.
4.
5. Gli
scambi previsti nell’art. 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione
devono essere sottoposti a preventiva notificazione alla Regione o Provincia
autonoma, che provvederà ad accogliere o respingere la proposta contenuta
nell’atto notificato entro 60 giorni dall’invio dello stesso.
5. Le regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano garantiscono, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilità dei dati derivanti dall’applicazione del presente articolo.
1.
La
domanda presentata al fine di partecipare al regime di pagamento unico può
essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione di una
clausola arbitrale, in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile
controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime alla Camera
arbitrale di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004.
2.
La
procedura arbitrale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento
esecutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura istituita con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 luglio 2002, n. 743,
confermato dall’articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.