Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

 

Quadro attuativo 2004

(D.G.R. n.957 del 3/8/04 – BUR n. 98 del 6 settembre 2004)

 

LE DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA

 

Gran parte degli interventi previsti saranno operativi nelle prossime settimane. Il ritardo finora accumulato è dipeso dall’incertezza sull’utilizzo effettivo dei fondi messi a bilancio, a causa della nota vicenda che ha contrapposto le Regioni al Governo nazionale. Già a fine maggio, infatti, la Consulta regionale per la cooperazione espresse forte preoccupazione per gli effetti di alcune norme della Legge Finanziaria 2004, che hanno posto forti vincoli alle spese di investimento delle Regioni. Le trattative e le relative decisioni della Regione Marche sono riuscite a risolvere tale situazione di grave incertezza, che altrimenti avrebbe creato un danno enorme a tutti i settori produttivi marchigiani.

 

à    Possono accedere ai benefici le cooperative di tutti i settori, esclusi quelli dei trasporti, dell’agricoltura (produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: allegato I del trattato della Comunità europea), della pesca, dell’acquacoltura e dell’esportazione (Regolamento CE n°69/2001 del 12/01/2001).

 

à    Per accedere ai benefici le cooperative devono avere i seguenti requisiti:

§         sede legale e operativa in regione, iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio ed al Registro Prefettizio (sezioni produz. e lavoro, sociali o miste);

§         non devono avere contenziosi con la Regione relativi ad altri contributi concessi;

§         devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti e dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali;

§         dovranno attestare la regolarità contributiva INPS;

§         dovranno aver approvato il regolamento interno sulla disciplina del rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 6 della Legge 03.04.01 n. 142) prima della liquidazione dei benefici e comunque entro la scadenza di legge.

 

Le domande (con gli allegati previsti) vanno presentate entro il 30 settembre p.v..

 

In particolare, questi gli interventi per l’anno 2004 a cui potranno accedere le cooperative:

 

Intervento

Tipologia

Misura del Contributo

Criteri di Priorità

Capitalizzazione (Art. 2)

 

 

finanziamento senza interessi (garantito da fideiussione) a fronte del capitale sociale versato

- importo: pari a due volte l’incremento del capitale sociale versato dai soci (per le cooperative esistenti) o tre volte (per le cooperative neo-costituite),

- massimo: 70.000 €

- restituzione: in 6 rate semestrali a partire dal 2° anno

- incrementi/presenza occupazionali,

- incrementi/versamento di capitale,

- non averne già usufruito,

- nuove cooperative,

- piccole cooperative,

- coop. sociali tipo B,

- consorzi,

- soci in maggioranza giovani o donne,

Contributi sugli investimenti (Art. 4, c. 1)

 

(l’attivazione della misura è subordinata a una successiva delibera)

contributo una tantum sugli interessi in  contratti di mutuo e di locazione finanziaria, di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali e immateriali,

- valore attuale del concorso sugli interessi, nella misura massima del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento,

- importo massimo: 15.000 €

(- limite minimo degli investimenti: 25.000 €)

- nuove cooperative,

- piccole cooperative,

- coop. sociali tipo B

- consorzi

- incrementi/presenza occupazionali (in particolare femminili),

- assunzione di soggetti svantaggiati,

(esaminati dal Comitato Tecnico che valuta il progetto e redige la graduatoria)

Contributi sugli investimenti (Art. 4, c. 2)

 

 

contributi in conto capitale per investimenti innovativi (conclusi nei 12 mesi prec., in corso, da concludere nei 12 mesi seg.):

macchinari e attrezzature, ricerca e sviluppo, brevetti- licenze- marchi, certificazione di qualità e ambientale, marcatura CE, trasferimento tecnologico

- 30% del costo ammissibile

- massimo: 7.000 €

(- limite minimo degli investimenti: 5.000 €)

- qualità professionale e composizione di genere,

- validità sociale,

- compatibilità ambientale

(esaminati dal Comitato Tecnico che valuta il progetto e redige la graduatoria)

Sostegno alle Nuove Cooperative (costituite nel 2003)

(Art. 5)

 

 

contributi alle cooperative per:

a)     investimenti (effettuati dalla costituzione fino ai 12 mesi successivi alla graduatoria)

b)     spese di gestione del primo anno di attività (escluso il costo del lavoro)

c)      assistenza tecnica di un tutor

a)     fino al 50% degli investimenti (massimo 40.000 €) ed a un massimo di 5.000 € per addetto

b)     25% delle spese sostenute, fino a un massimo di 10.000 €

c)      fino a 6.000 € e per un periodo non superiore a un anno

- occupazione (n° addetti, donne, giovani fino a 32 anni inoccupati e disoccupati,qualità professionale,)

- soggetti svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex detenuti, portatori di handicap, immigrati extracomunitari, LSU, lavoratori in mobilità)

- validità sociale

- compatibilità ambientale

(esaminati dal Comitato Tecnico che valuta il progetto e redige la graduatoria)

 

 

La L.R. n. 5/2003 prevede poi anche altri interventi, che saranno operativi successivamente o che non riguardano in maniera diretta le cooperative.