Istituzione dell’Albo

delle società cooperative

 

 

Con decreto ministeriale 23 giugno 2004[1], è stato istituito presso il Ministero delle Attività produttive, come previsto dalla riforma del diritto societario[2], l’Albo delle società cooperative. Le principali disposizioni del decreto prevedono:

L’Albo è diviso in due sezioni, rispettivamente per le cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse.

Le cooperative devono presentare la domanda di iscrizione all’Albo entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (quindi entro il 9 gennaio 2005).

• L’Albo è gestito informaticamente attraverso le Camere di Commercio (alle quali occorrerà quindi presentare le domande, delle quali verrà verificata la completezza formale. Gli stessi uffici presso le Camere di Commercio potranno invitare la cooperativa a completare, rettificare o integrare la domanda).

• Nella domanda di iscrizione, firmata dal legale rappresentante, la società cooperativa deve indicare la sezione (cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse) nella quale intende iscriversi, nonché l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

           1. cooperative di produzione e lavoro,

           2. cooperative di lavoro agricolo,

           3. cooperative sociali,

           4. cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento,

           5. cooperative edilizie di abitazione,

           6. cooperative della pesca,

           7. cooperative di consumo,

           8. cooperative di dettaglianti,

           9. cooperative di trasporto,

           10. consorzi cooperativi,

           11. consorzi agrari,

           12. banche di credito cooperativo,

           13. consorzi e cooperative di garanzia e fidi,

           14. altre cooperative.

• Le cooperative iscritte all’Albo dovranno utilizzare, per il deposito dei bilanci, l’apposito modello predisposto dal Ministero.

Il bilancio dovrà contenere una dichiarazione degli amministratori di permanenza della condizione di mutualità prevalente, documentata nella nota integrativa.

• La Direzione generale per gli enti cooperativi presso il Ministero delle Attività produttive, sulla base della documentazione e dell’attività di vigilanza, verifica l’iscrizione della cooperativa in una delle due sezioni e in una delle categorie sopra elencate. Le cooperative che risultano aver perso il requisito della prevalenza vengono iscritte nella sezione dell’Albo delle cooperative diverse ed informate di ciò da tale Direzione generale.

• Alla cooperativa verrà attribuito un numero di iscrizione e l’indicazione della sezione di appartenenza, che dovrà essere indicato dalla società negli atti e nella corrispondenza.

 

Sembra di poter desumere che tra le conseguenze dell’istituzione dell’Albo delle cooperative vi sia l’abrogazione tanto dello Schedario generale della cooperazione quanto del Registro prefettizio (e della relativa commissione presso le Prefetture).

Si prevede per fine settembre l’emanazione di una circolare ministeriale attuativa, che potrà fornire ulteriori elementi informativi, dei quali sarà data tempestivamente notizia.

 



[1] Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, e consultabile sul nostro sito, www.fiscoop.it, nella sezione ARCHIVIO (LEGISLAZIONE).

 

[2] L’ultimo comma dell’art. 2512 del codice civile prevede infatti che “Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.”, mentre l’articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione, al primo comma, recita: “Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.”.