Istituzione dell’Albo
delle società cooperative
Con decreto
ministeriale 23 giugno 2004[1],
è stato istituito presso il Ministero delle Attività produttive, come previsto
dalla riforma del diritto societario[2],
l’Albo delle società cooperative. Le principali disposizioni del
decreto prevedono:
• L’Albo è diviso in due sezioni, rispettivamente per le
cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse.
• Le cooperative devono presentare la domanda di
iscrizione all’Albo entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale (quindi entro il 9 gennaio 2005).
• L’Albo è gestito informaticamente attraverso le Camere
di Commercio (alle quali occorrerà quindi presentare le domande, delle
quali verrà verificata la completezza formale. Gli stessi uffici presso le
Camere di Commercio potranno invitare la cooperativa a completare, rettificare
o integrare la domanda).
• Nella domanda di iscrizione, firmata dal legale
rappresentante, la società cooperativa deve indicare la sezione (cooperative
a mutualità prevalente o cooperative diverse) nella quale intende iscriversi, nonché
l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:
1. cooperative di produzione e lavoro,
2. cooperative di lavoro agricolo,
3. cooperative sociali,
4. cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento,
5. cooperative edilizie di abitazione,
6. cooperative della pesca,
7. cooperative di consumo,
8. cooperative di dettaglianti,
9. cooperative di trasporto,
10. consorzi cooperativi,
11. consorzi agrari,
12. banche di credito cooperativo,
13. consorzi e cooperative di garanzia e fidi,
14. altre cooperative.
• Le cooperative iscritte all’Albo dovranno utilizzare,
per il deposito dei bilanci, l’apposito modello predisposto dal Ministero.
• Il bilancio dovrà contenere una dichiarazione degli
amministratori di permanenza della condizione di mutualità prevalente,
documentata nella nota integrativa.
• La Direzione generale per gli enti cooperativi
presso il Ministero delle Attività produttive, sulla base della documentazione
e dell’attività di vigilanza, verifica l’iscrizione della cooperativa in
una delle due sezioni e in una delle categorie sopra elencate. Le
cooperative che risultano aver perso il requisito della prevalenza vengono
iscritte nella sezione dell’Albo delle cooperative diverse ed informate di ciò
da tale Direzione generale.
• Alla cooperativa verrà attribuito un numero di iscrizione
e l’indicazione della sezione di appartenenza, che dovrà essere indicato dalla
società negli atti e nella corrispondenza.
Sembra di poter desumere che tra le conseguenze
dell’istituzione dell’Albo delle cooperative vi sia l’abrogazione tanto dello
Schedario generale della cooperazione quanto del Registro prefettizio (e della
relativa commissione presso le Prefetture).
Si prevede per fine settembre l’emanazione di una
circolare ministeriale attuativa, che potrà fornire ulteriori elementi
informativi, dei quali sarà data tempestivamente notizia.
[1]
Istituzione
dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 23-sexiesdecies delle norme di
attuazione e transitorie del codice civile.”, pubblicato nella gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, e consultabile sul nostro sito, www.fiscoop.it, nella sezione
ARCHIVIO (LEGISLAZIONE).
[2] L’ultimo comma dell’art. 2512 del codice civile prevede infatti che “Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.”, mentre l’articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione, al primo comma, recita: “Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.”.