Ricerca sulla Cooperazione nelle Marche

 

La ricerca è frutto del contributo della Dott.ssa Monica Lattanzi, neolaureata in Economia e Commercio, che ha svolto un tirocinio formativo presso l'ARMAL finalizzato alla redazione della tesi di laurea sulla cooperazione nelle Marche, relatore il Prof. Stefano Staffolani, membro del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro Armal.

Quella di seguito riportata è una sintesi adattata alle esigenze di questa pubblicazione.

Il presente paragrafo è suddiviso in cinque parti: la prima contiene alcune indicazioni sintetiche,  la seconda è dedicata ad una descrizione delle forme di cooperative, la terza alle principali indicazioni provenienti dal censimento intermedio dell’industria e dei servizi, la quarta all’analisi dei dati di fonte infocamere-movimprese, l’ultima all’analisi dei dati di fonte Inps.

 

1. Indicazioni sintetiche

 

La cooperazione coniuga in sé i principi della mutualità e della solidarietà con le regole dell’impresa e del mercato e costituisce un fenomeno rilevante sia sul piano sociale che su quello produttivo ed occupazionale.

La cooperazione marchigiana presenta un notevole grado di dinamicità e flessibilità, che la rende capace di adattarsi alle situazioni ambientali ed al mercato del lavoro con risposte diversificate ed efficaci.

Il presente lavoro affronta il tema della cooperazione delineando un quadro generale degli aspetti giuridici ed istituzionali delle società cooperative e, in particolare, di ciascuna delle tipologie in cui esse si distinguono in base all’attività economica esercitata.

I dati utilizzati sono stati ottenuti da diverse fonti sotto elencate.

· Indagine Sinapsi: sviluppata su incarico delle Centrali Cooperative, analizza le realtà che risultavano iscritte alla data del 31 dicembre 1997 presso le Camere di Commercio della Regione;

· Censimento intermedio dell’industria e dei servizi realizzato dall’istituto nazionale di statistica nel 1996;

· Infocamere – movimprese per gli anni dal 1997 al 2000;

· Albo regionale delle cooperative sociali previsto dalla l. reg. n.50/95, per il periodo 97/01, integrato con i primi risultati del censimento delle istituzioni private e delle imprese non profit;

· Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con dati aggiornati al 15 maggio 2001.

 

I dati e le elaborazioni riportati in questo lavoro indicano quanto è avvenuto nella cooperazione marchigiana dal 1996 ad oggi per quanto concerne il numero di imprese attive della regione e l’occupazione.

 

Imprese attive. I dati acquisiti dalla fonte infocamere – movimprese[1] indicano che le società cooperative marchigiane si sono accresciute numericamente nel corso degli ultimi quattro anni fino a raggiungere nel 2000 il numero di 1.611 imprese attive. Dal 1997 al 2000 si rileva una variazione positiva pari all’11,3%. Tale aumento è registrato in tutte le province: in ognuna di esse, dopo una flessione di lieve entità subita nel 1998, si sono registrati notevoli incrementi negli anni successivi.

Dai dati Inps emerge che nella regione, alla data del 15 maggio 2001, risultano attive 826 cooperative con personale dipendente, di cui circa il 40% opera nella provincia di Ancona mentre il resto si divide in modo pressoché equo fra le altre province.

Settori. Le indicazioni provenienti dai dati del censimento intermedio dell’industria e dei servizi mostrano che le cooperative della regione operano prevalentemente nei settori delle costruzioni, dei servizi alle imprese e delle attività manifatturiere. All’interno di ogni provincia la situazione corrisponde notevolmente a quella evidenziata a livello regionale; l’unico particolare da segnalare riguarda l’elevata quota di cooperative che opera nel settore dei trasporti della provincia di Ancona, comunque non superiore a quella del comparto manifatturiero.

Nell’ambito del terziario, predomina in ciascuna provincia l’intermediazione monetaria e finanziaria, ma mentre ad Ascoli Piceno ed Ancona questo settore è seguito dalle costruzioni e dai trasporti, nelle altre due province si rileva il notevole peso degli altri servizi pubblici, sociali e personali.

Occupazione. Dal punto di vista occupazionale, le società cooperative che riuniscono il numero più elevato di addetti operano, nell’ordine, nel settore manifatturiero, in quello dei servizi alle imprese, nel commercio e nei trasporti. L’andamento dell’occupazione nelle cooperative ha subito un decremento dal 1997 al 1999, colmato tuttavia nell’anno 2000 da una forte ripresa, legata al settore delle costruzioni. L’aumento complessivo degli addetti, nei quattro anni, è pari al 9%.

Dai dati di fonte Inps, risulta che il personale dipendente ammonta a 13.514 unità, di cui il 51% rientra nella qualifica di operaio. Quest’ultima risulta in ogni provincia la qualifica predominante, anche se nella provincia di Pesaro essa è quasi eguagliata da quella di impiegato.

Quota relativa su totale imprese. Le cooperative mostrano un peso rilevante, rispetto alla totalità delle imprese della regione nel settore dei servizi domestici presso famiglie e convivenze, nella sanità ed altri servizi sociali, nell’istruzione e nei servizi alle imprese1.

Quest’ultimo mostra un notevole incremento del numero di cooperative a partire dal 1999, tanto da divenire quello che presenta la quota più elevata, mentre nei due anni precedenti tale ruolo era del settore delle costruzioni.

Quello dei servizi alle imprese è anche l’unico comparto, fra i più importanti, ad aver fatto rilevare in tutti i quattro anni  incrementi del numero di unità.

Il settore dei servizi alle imprese risulta, inoltre, quello che ha ricevuto nell’intero periodo il maggior numero di iscrizioni a livello regionale.


2. Tipologie di cooperative

 

Tra le tipologie di società cooperative vi sono le seguenti:

1)                 Cooperative di consumo

2)                 Cooperative di produzione e lavoro

3)                 Cooperative agricole

4)                 Cooperative di credito

5)                 Banche di credito cooperativo

6)                 Cooperative edilizie

7)                 Cooperative sociali

 

Le cooperative di consumo si pongono l’obiettivo di fornire beni ai soci a condizioni più favorevoli delle condizioni di mercato: quindi al minor costo possibile mantenendo intatta la garanzia di qualità.

Per poter perseguire tali scopi le cooperative provvedono in genere:

  1. all’acquisto di generi di consumo, merci, servizi, prodotti ed articoli di qualsiasi tipo e natura, consociandosi anche con altre strutture, cooperative e non;
  2. alla produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli di qualsiasi natura e tipo;
  3. alla loro distribuzione ai consumatori, soci e non soci;
  4. alla organizzazione ed erogazione ai consumatori soci e non soci di servizi accessori alla attività di grande distribuzione e delle relative prestazioni;
  5. alla promozione ed attuazione di particolari attività che favoriscono la tutela, l’informazione, l’educazione igienico-sanitaria ed alimentare del consumatore e la qualificazione dei consumi.
  6. Il minor costo per i soci, che acquistano dalla cooperativa, può determinarsi in due modi alternativi:

Secondo l’art.23 quarto comma della Legge Basevi, nelle cooperative di consumo “non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa”.

Sono società cooperative di produzione e lavoro quelle cooperative che hanno quale scopo statutario principale quello di ricercare e garantire l’occupazione dei propri soci alle migliori condizioni di mercato.

Esse operano soprattutto nei settori dei trasporti, delle pulizie, dell’edilizia e della ristorazione. Altri esempi si ritrovano nel campo delle confezioni e della forestazione.

Lo scopo citato si realizza mediante la produzione di servizi o l’esercizio di attività da realizzare attraverso l’apporto lavorativo dei singoli, i quali devono essere perciò in grado di prestare l’attività che permetta il raggiungimento dello scopo sociale, offrendosi quali lavoratori del settore d’impresa in cui la cooperativa intende operare.

La caratteristica principale delle cooperative di produzione e lavoro sta proprio nel fatto che il socio è imprenditore e lavoratore nello stesso tempo, assume, infatti, l’appalto di lavori che esegue insieme agli altri soci e, come imprenditore, sopporta oneri e rischi dell’attività intrapresa, ma essendo anche lavoratore otterrà un salario: a questo si dovrebbe dunque aggiungere, teoricamente, tutto il margine di profitto derivante dall’attività imprenditoriale che, al di fuori dell’ambito cooperativo, spetterebbe invece ad un imprenditore terzo.

Anche in tali cooperative si applica il meccanismo precedentemente enunciato del ristorno.

L’art. 23 della Legge Basevi (D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577) prevede al primo comma che “i soci di cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l’arte o il mestiere corrispondente alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini. Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa”[2].

Dopo un lungo periodo di attesa, il Parlamento ha finalmente approvato la legge 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con

particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.

In particolare, viene rivista la posizione del socio-lavoratore, che trova nella nuova norma specifica regolamentazione in materia di diritto del lavoro, di fisco e previdenza.

Il socio-lavoratore di cooperativa, in base alla nuova legge, è colui che:

a.      concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;

b.      partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;

c.      contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d.      mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Diverse le forme che questa partecipazione può assumere: infatti il socio-lavoratore di cooperative stabilisce con la propria adesione, o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un’ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, finalizzato al raggiungimento dell’oggetto sociale.

Dalla forma contrattuale scelta derivano i rispettivi trattamenti fiscali e previdenziali.

Al socio-lavoratore subordinato verrà anche applicato lo Statuto dei lavoratori, con la sola esclusione dell’art. 18 relativo alla reintegrazione nel posto di lavoro, ogni volta che venga a cessare con il rapporto di lavoro anche quello sociale.

La cooperativa dovrà garantire al socio-lavoratore subordinato un “trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva” e a quello con contratto di lavoro autonomo “non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe”.

In aggiunta a tali trattamenti minimi, l’assemblea della società cooperativa potrà deliberare maggiorazioni contributive e ristorni di bilancio in maniera non superiore al 30% dei trattamenti, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale. Si applicano ai soci-lavoratori le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro; le controversie relative ai rapporti di lavoro, sotto qualsiasi forma instaurati, rientrano nelle competenze del giudice del lavoro.

 

Le cooperative agricole presentano contorni non del tutto definiti, poiché in tale tipo di cooperazione si hanno società con caratteristiche diverse in funzione dei diversi connotati dei soci e degli scopi imprenditoriali che questi si prefiggono.

La caratteristica che, in ogni modo, accomuna tutte le cooperative agricole è dettata dall’art. 2135 del c.c.. Tutte le cooperative agricole saranno tali e si potranno qualificare come imprenditori agricoli ogni qual volta esercitino effettivamente una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attività connesse. Quest’ultime sono le attività dirette alla trasformazione od alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

La legge Basevi, all’art.23 quinto comma, si occupa solo delle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreni in concessione, affermando che in queste “non possono essere ammesse come soci persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra”. Lo stesso art.23 aggiunge che “i proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la manodopera del nucleo familiare”.

Nella cooperazione agricola è possibile individuare una cooperazione di produzione di beni, una cooperazione di servizio ai soci ed una mista che associa le due tipologie precedenti.

Le “cooperative di produzione agricola” sono quelle società che gestiscono direttamente la coltivazione del terreno con il lavoro dei propri soci e provvedono successivamente alla commercializzazione dei prodotti ottenuti.

In base al tipo di possesso del terreno da coltivare, le cooperative possono essere a proprietà divisa o indivisa.

Nel primo caso la cooperativa non è proprietaria dei terreni ma proprietari sono i soci che li conferiscono per la sola coltivazione.

Nell’altro caso la cooperativa è invece titolare del terreno, il quale ne rappresenta il patrimonio.

Riguardo alle forme di gestione dell’impresa, le cooperative si possono distinguere in cooperative a gestione unita e cooperative a gestione divisa. Nel primo caso si ha un’unica azienda, mentre nel secondo vi sono più aziende individuali che riuniscono a fine periodo i propri risultati.

Le “cooperative di servizio” sono quelle società costituite da produttori agricoli aventi lo scopo di integrare l’attività della loro impresa con quei particolari servizi che, in caso contrario, nessun agricoltore socio avrebbe la possibilità di realizzare singolarmente a costi contenuti.

La cooperazione di servizio si può classificare in due grandi tipologie: quella che fornisce beni e servizi per la produzione o la gestione delle imprese dei soci e quella che manipola, lavora, trasforma e commercializza le produzioni conferite dagli stessi. Quest’ultima categoria costituisce il settore più conosciuto della cooperazione agricola, data la elevata concentrazione di soci che riesce a realizzare.

I settori agricoli in cui più frequentemente si ricorre a questo tipo di cooperazione sono il settore lattiero-caseario, quello frutticolo, il settore zootecnico e quello viticolo.

La caratteristica tipica di tale attività è che il compenso si forma alla fine dell’annata agricola, cosicché è possibile confrontare l’intero ammontare realizzato sul mercato con il totale dei conferimenti ricevuto dai soci. 

Le cooperative di credito devono essere distinte in due categorie: Banche di credito cooperativo e Banche popolari.

Entrambe le tipologie sono oggi regolate dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. in materia bancaria e creditizia), che ha abrogato le precedenti disposizioni sparse in varie leggi ed ha convertito le Casse Rurali ed Artigiane in vere e proprie Banche di Credito Cooperativo.

Il mutamento è stato significativo, come si intuisce anche dalla nuova denominazione, di cui si possono mettere in evidenza due elementi, quali: “Banca” e non più cassa, riferita soprattutto a distretti rurali ed artigiani, e “Credito Cooperativo” che richiama concetti fondamentali come mutualità e territorio.

La caratteristica condivisa, infatti, dalle BCC e dalle Banche Popolari è quella di essere banche locali, connotato dell’attività di intermediazione creditizia che si definisce in funzione della porzione di territorio su cui esse si concentrano, integrandosi ed assumendo un ruolo di sostegno per le famiglie e le imprese, assicurando loro benefici in termini di condizioni favorevoli sui servizi finanziari offerti. I criteri a cui la banca si ispira nella propria gestione sono, quindi, anche di carattere sociale e si sostanziano nel promuovere il miglioramento delle condizioni culturali dei soci e la crescita delle comunità locali in cui è presente, nell’educare al risparmio e nella diffusione dei valori cardine della cooperazione.

La forma giuridica che devono assumere sia le banche popolari sia le banche di credito cooperativo è quella di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

 

A - Le banche di credito cooperativo.

Mutualità, localismo, solidarietà ed omogeneità della base sociale sono i caratteri che tuttora distinguono le Banche di Credito Cooperativo nell’ambito del panorama bancario italiano.

Anteriormente al Testo Unico in materia bancaria e creditizia del 1993, il decreto legislativo n. 481/1992 aveva previsto i requisiti necessari per far parte di una banca (prima Cassa) di credito cooperativo, i quali non rispecchiavano più quelli che fino a quel momento dovevano rispettarsi, come il fatto di essere agricoltori o artigiani per poter diventare soci, rispettivamente, di casse rurali o artigiane, bensì diveniva sufficiente risiedere, avere sede oppure operare con continuità nel territorio di competenza della banca stessa. Questa disposizione è stata successivamente ripresa dal T.U. del 1993, nell’art.34.

L’art. 35 del T.U. al primo comma prevede che l’esercizio del credito deve essere effettuato prevalentemente a favore dei soci, ma le singole banche di credito cooperativo possono anche ottenere l’autorizzazione dalla Banca d’Italia, per periodi determinati e solo nel caso sussistano ragioni di stabilità, ad operare principalmente con soggetti diversi dai soci. Le stesse ragioni di stabilità unite all’interesse dei creditori sono necessarie per ottenere dalla Banca d’Italia (art.36 T.U. bancario) l’autorizzazione a deliberare fusioni con altre banche, da cui si ottengano banche popolari o banche aventi la forma giuridica di società per azioni, salvo il diritto di recesso dei soci.

Gli stessi soci non devono essere in numero inferiore a duecento, come stabilito dall’art. 34 comma 1 del T.U. e nel caso vi sia una diminuzione, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario la banca è posta in liquidazione. L’attuale legge bancaria consente ad ogni socio di possedere un valore nominale complessivo di azioni non superiore ad ottanta milioni di lire, fermo restando il principio “una testa - un voto”; inoltre, le Bcc sono obbligate a destinare almeno il 70% degli utili netti annuali alla formazione o all’incremento della riserva legale indivisibile.

 

B - Le banche popolari.

La legge non individua l’attività delle banche popolari con peculiari specializzazioni settoriali o territoriali ma, di fatto, esse circoscrivono la loro operatività ad alcuni settori o zone; per tale motivo assumono anche queste il carattere di banche locali.

Non si riscontra in questa categoria l’omogeneità della compagine sociale, che potrebbe costituire un fattore di successo, anzi ciò si pone anche in contraddizione con le regole organizzative cooperative.

Per i soci di una banca popolare non è richiesto alcun particolare requisito, nè la banca è obbligata ad operare, dal lato della raccolta o da quello dell’erogazione, prevalentemente con loro.

Nel modello di banche considerato, l’uguaglianza tra struttura cooperativa e scopo mutualistico è riscontrabile solo nel fatto che la legge qualifichi espressamente le banche popolari come cooperative e l’art.2515 comma 2 c.c. preveda che “l’indicazione di cooperative non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico”.

Inoltre, l’art. 2517 c.c. stabilisce che le società cooperative che esercitano il credito sono soggette alle norme del codice civile solo in quanto queste ultime siano compatibili con le disposizioni delle leggi speciali, e la legge speciale che regola le banche popolari, vale a dire il Testo Unico bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385) potrebbe, essendo fonte allo stesso livello del codice civile, derogare al principio codicistico della corrispondenza fra struttura cooperativa e scopo mutualistico.

Quest’ultimo, nel T.U. bancario, non è assolutamente prescritto per le banche popolari né sono ribadite quelle regole che, nella disciplina generale, sono funzionali ad incentivarlo o almeno a comprimere l’elemento lucrativo.

Riguardo ai vincoli si rileva che non ne sono previsti né per l’attività né in tema di destinazione degli utili, salvo l’accantonamento a riserva legale. 

L’art. 30 comma 4 del T.U. stabilisce che, dovendo il numero minimo dei soci non essere inferiore a duecento, in caso di diminuzione al di sotto del limite previsto lo si deve reintegrare entro un anno, in caso contrario la cooperativa viene posta in liquidazione.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la partecipazione del singolo socio non deve essere superiore allo 0,50% del capitale: nel caso tale limite venga superato la banca notifica al soggetto che detiene la quota la violazione del divieto e le azioni eccedenti dovranno essere alienate entro un anno dalla contestazione effettuata dalla banca.

La Banca d’Italia può autorizzare le banche popolari a deliberare trasformazioni in S.p.A. ovvero fusioni da cui si ottengano S.p.A., a condizione che vi abbiano interesse i creditori o vi siano esigenze di rafforzamento patrimoniale o a fini di razionalizzazione del sistema, salvo il diritto di recesso dei soci (art.31 D.Lgs.n. 385/93).

Infine, è opportuno precisare che alle banche popolari non si applica né la legge Basevi, cioè il D.Lgs. C.d.S. n.1577/1947, né la legge n.59 del 1992 “Nuove norme in tema di società cooperative”.

 

Le cooperative edilizie hanno lo scopo di associare persone di varie professioni e condizioni per assicurare loro l’acquisizione di un alloggio in proprietà o in affitto.

Da queste dobbiamo distinguere le cooperative di produzione e lavoro nel settore dell’edilizia, poiché la loro attività consiste nella costruzione di immobili per conto terzi, mentre le cooperative edilizie procurano un alloggio direttamente ai soci.

L’ambito della cooperazione edilizia è molto complesso, ma è necessario esaminare alcune tipologie di cooperative, considerate rilevanti, che rientrano in questa categoria. Esse sono: le cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa, quelle a contributo erariale e le cooperative edilizie c.d. “libere”.

 

A - Le cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.

Le cooperative edilizie a proprietà divisa sono quelle in cui il socio, all’atto della assegnazione dell’alloggio, ne diventa proprietario.

Le cooperative a proprietà indivisa sono, invece, quelle in cui la proprietà dell’immobile rimane alla cooperativa e il socio assegnatario dell’alloggio ne è il conduttore. Egli non acquista l’immobile, bensì paga un canone di affitto a fronte del godimento dell’alloggio che non presenta una scadenza temporale.

Tale diritto di godimento, infatti, dura per l’intera vita dell’associato ed è solitamente trasmissibile agli eredi.

Questo secondo tipo di cooperativa recentemente tende ad assumere sempre meno rilevanza nel panorama delle cooperative edilizie, mentre risultano più interessanti le cooperative a proprietà divisa che sembra si costituiscano con maggiore frequenza.

 

B - Le cooperative edilizie a contributo erariale.

Le cooperative edilizie a contributo erariale sono quelle che godono del contributo pubblico (c.d. cooperative sovvenzionate) per la realizzazione degli immobili.

Sono in prevalenza soggette alla normativa contenuta nel T.U. sull’edilizia popolare ed economica.

La disciplina a cui sono assoggettate, comunque, è in gran parte inderogabile, di carattere pubblicistico; la legge determina, ad esempio, i requisiti per l’ammissione dei soci; regola l’organizzazione ed il funzionamento della società, stabilisce inoltre le modalità di assegnazione degli alloggi.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere all’interno di una cooperativa a contributo erariale sono per legge sottratte alla giurisdizione ordinaria.

Le cooperative che fanno parte della categoria considerata possono essere a “proprietà indivisa” quindi, come già detto, gli alloggi acquistati o costruiti restano in proprietà della società e vengono ceduti ai soci solo in affitto; oppure possono essere “a riscatto”, se gli alloggi sono destinati a passare in proprietà dei soci, i quali subentreranno alla cooperativa nel pagamento di una quota parte del mutuo edilizio.

 

C - Le cooperative edilizie c.d. “libere”.

Le cooperative edilizie “libere” sono quelle che, contrariamente alle cooperative assistite, non godono di alcun contributo statale o intervento pubblico, ma si finanziano ricorrendo ai prestiti dei soci o ai mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito.

Queste cooperative rispettano lo schema dettato dal c.c. per le società cooperative in generale, tranne i casi in cui lo statuto rinvii alle disposizioni del T.U. sull’edilizia popolare ed economica (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165).

In questa tipologia di cooperative la legge non richiede nessun requisito specifico per entrarne a far parte; ciò vuol dire che le società hanno la piena autonomia nello stabilire le condizioni di ammissione dei soci, le norme per il funzionamento della società e l’assegnazione degli alloggi.

Nel caso in cui lo statuto della cooperativa non preveda i requisiti che i soci devono possedere essa può essere costituita da soggetti appartenenti a tutte le categorie sociali.

La legge 31 gennaio 1992 n.59 di riforma delle società cooperative rivolge una particolare attenzione alle cooperative edilizie di abitazione. Ha stabilito, nell’art.4, che le società cooperative ed i consorzi operanti nel settore dell’edilizia abitativa non possono avere soci sovventori; inoltre, con l’art.13, ha istituito l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del Lavoro; le iscrizioni e le relative cancellazioni dal predetto albo sono disposte da un apposito comitato.

La norma ha lo scopo di intensificare il controllo nel settore della cooperazione edilizia, al fine di evitare che le agevolazioni ed i contributi statali vengano utilizzati da soggetti che hanno solo la qualifica apparente di cooperativa e realizzano, invece, vere e proprie speculazioni immobiliari, andando a ledere l’accesso al bene casa dei meno abbienti.

Nell’albo nazionale devono iscriversi le cooperative che intendono ottenere contributi pubblici, purché non abbiano meno di diciotto soci, risultino iscritte al Registro Prefettizio (o nello schedario generale), siano disciplinate dai principi mutualistici e si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

·         siano state costituite con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;

·         abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;

·         siano proprietarie di abitazioni assegnate in godimento o in locazione ai propri soci, o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai soci stessi.

 

Le cooperative sociali sono state introdotte nel nostro ordinamento legislativo con la legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”.

La nozione introdotta da questa legge può essere ritenuta innovativa, poiché, come previsto dall’art.1, “le cooperative sociali devono avere quale scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”; la cooperativa, dunque, non ha più il solo scopo di produrre benefici per i partecipanti, ma per l’intera collettività sociale.

Le cooperative sociali, al fine di raggiungere tale obiettivo, operano in due distinti settori che prevedono:

a.      la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b.      lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nel primo caso si hanno le c.d. cooperative di tipo A), o cooperative di servizi alla persona; operano in particolare a favore di anziani, minori, portatori di handicap e, in modo più limitato ma significativo a favore di tossicodipendenti, alcolisti, extracomunitari, soggetti senza fissa dimora e malati psichiatrici.

In tale categoria di cooperative i soci prestano la loro attività nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, servizi di cui potranno essere beneficiari, considerando però che l’utenza sarà costituita anche dal pubblico in generale. Tutti i soci collaborano, dunque, come soci lavoratori, ma con la particolarità del fatto che la legge prevede la possibile presenza di soci volontari, i quali prestano la loro attività gratuitamente e non sono destinatari del servizio o dell’attività lavorativa (art.2).

Questi soggetti entrano quindi a far parte della cooperativa non per l’ottenimento di un potenziale beneficio mutualistico (mutualità interna), ma unicamente per solidarietà ed utilità generale, in sostanza per una mutualità esterna.

I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un’apposita sezione del libro soci e possono ottenere come unico rimborso quello delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri previsti dalla cooperativa. Agli stessi soci non si applicano i contratti collettivi di lavoro subordinato ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nel secondo caso si hanno le cooperative denominate di tipo B), o di inserimento lavorativo.

La loro attività consiste nella formazione lavorativa a favore di soggetti svantaggiati ed ha l’obiettivo della stabile integrazione degli stessi in cooperativa o della loro riallocazione nel mercato del lavoro, in base alle diverse situazioni.

Con i termini “persone svantaggiate” si intendono principalmente gli invalidi fisici, psichici[3] e sensoriali; gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà finanziarie ed i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione[4].

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da apposita documentazione della pubblica amministrazione, salvo il diritto alla riservatezza.

Le cooperative di tipo B) sono caratterizzate dalla presenza di soci sia ordinari che volontari ma anche, come stabilito dall’art.4, da una percentuale non inferiore al trenta per cento di soci che risultano soggetti svantaggiati.

Da ciò si evince che, mentre nelle cooperative di tipo A) il raggiungimento dello scopo solidaristico è sostanzialmente discrezionale, lo stesso non avviene nell’altra categoria, dove è invece reso obbligatorio dalla legge con il citato articolo.

In sintesi, nelle cooperative di tipo A) si potranno avere:

1.      soci ordinari che esercitano un’attività retribuita;

2.      soci utenti del servizio non retribuiti[5];

3.      soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Nelle cooperative di tipo B) i soci potrebbero essere:

1.      soci ordinari che esercitano una attività retribuita;

2.      soci volontari in misura non superiore alla metà del totale dei soci;

3.      soci “persone svantaggiate” che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, partecipano all’attività lavorativa. Il numero, come già detto, deve essere almeno il trenta per cento dei lavoratori, soci e non soci della cooperativa.

La distinzione dell’oggetto sociale è necessaria ai fini dell’indicazione, nell’atto costitutivo e nello statuto, del settore di attività in cui la cooperativa intende operare; è prevista inoltre per l’iscrizione nel Registro prefettizio della cooperazione, nell’apposita “sezione cooperazione sociale”[6], necessaria per usufruire delle agevolazioni tributarie e di altra natura. In funzione dell’iscrizione in tale Registro è inoltre imposto, dal terzo comma dell’art 1 della L. 381/1991, l’obbligo per la denominazione sociale di contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.


La “piccola società cooperativa”. La “piccola società cooperativa” è stata istituita con il decreto legislativo 14 giugno 1995 n. 232, più volte rinnovato, fino alla mancata conversione dell’ultimo della serie.

Il 28 novembre 1996 è entrata in vigore la legge n. 608, la quale ha previsto che restassero validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché gli effetti ed i rapporti giuridici sorti, nel periodo di validità dei decreti non convertiti; in tal modo non si volevano pregiudicare le situazioni che si erano create considerando la “piccola società cooperativa” come una nuova figura di cooperativa.

Nel 1997, precisamente il 7 agosto, si è avuta l’entrata in vigore della legge n.266 “Interventi urgenti per l’economia”, nota come “Legge Bersani”.

L’art.21 della predetta legge introduce definitivamente la “piccola società cooperativa” e si riferisce ad essa come ad una “forma semplificata di società cooperativa”.

Vi è incertezza, comunque, sul fatto di considerarla una cooperativa ordinaria avente un numero limitato di soci, oppure una tipologia di società mutualistica diversa dalla cooperativa ordinaria.

Secondo la legge, la “piccola società cooperativa” è composta esclusivamente da persone fisiche, il cui numero va da un minimo di tre ad un massimo di otto e per esse vige il regime legale della responsabilità limitata, quindi per le obbligazioni sociali risponderà solo la società con il proprio patrimonio.

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “piccola società cooperativa”, la quale non può essere utilizzata da società non aventi scopo mutualistico.

Si ritiene che, per la società, il fatto che la legge abbia stabilito il numero massimo di soci e la quota massima di capitale che ognuno di essi può sottoscrivere, corrispondente a quella prevista per le altre società cooperative, possa costituire un limite per il ricorso al finanziamento con mezzi propri e che possa ostacolare il futuro sviluppo della cooperativa.

Lo stesso si pensa riguardo alla denominazione sociale, in particolare si sostiene che sia totalmente escluso lo scopo di lucro e si persegua invece lo scopo mutualistico, inteso in senso stretto. Ciò comporterebbe la assoluta inammissibilità delle due nuove figure di soggetti introdotte dalla L. 59/1992: i soci sovventori ed i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa.

Una particolare caratteristica della “piccola società cooperativa” è che il potere di amministrazione della società può essere attribuito alla sola assemblea dei soci, senza dover prevedere uno specifico organo amministrativo.

Con l’entrata in vigore della legge Bersani si è creata, nella pratica, una situazione di incertezza dovuta alla coesistenza di due forme di “piccola società cooperativa”, cioè quelle venute in essere con i decreti non convertiti, ma che sono state riconosciute e salvate dalla l. 608/1996 e quelle sorte con la L. 266/1997.

La differenza sostanziale tra le due tipologie non risiede tanto nel numero minimo di soci (prima 5, ora 3), quanto nel governo assembleare.

La nuova legge, al quarto comma dell’art.21, prevede che la rappresentanza legale della società spetti solo al presidente dell’assemblea, qualora a questa sia attribuito il potere di amministrazione; con il decreto non convalidato, invece, l’organo che avrebbe assunto la rappresentanza legale era determinato nello statuto.

La legge Bersani ha concesso un riconoscimento normativo a tutti i fenomeni di esercizio collettivo d’impresa che, precedentemente, non potevano assumere la forma cooperativa per l’insufficienza di soci; in tal modo si è avuto uno stimolo per la nascita di nuove imprese e per l’unione di quelle già esistenti.

La forma della “piccola società cooperativa” può essere assunta per l’esercizio di ogni attività tipica delle cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo, delle cooperative di assicurazione e delle cooperative edilizie che devono avere almeno diciotto soci per l’iscrizione all’albo.

Ad essa si applicano le norme relative alle cooperative in genere, in quanto compatibili, nonché quelle relative all’iscrizione nel registro prefettizio; infatti, l’art. 22 della legge Bersani ha eliminato sia il numero minimo di quindici soci per l’iscrizione delle cooperative di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, sia il limite di cinquanta soci per le cooperative di consumo, quando forniscono servizi esclusivamente ai propri soci.

Non vi è chiarezza della legge quando stabilisce che, ricorrendone i requisiti, la “piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa”, poiché non specifica a quali requisiti si riferisca.

Si potrebbe trattare del numero di soci, considerando il limite fissato dal primo comma dell’art.21, nel caso si intenda allargare la compagine sociale.

Questo comunque non è il solo punto che crea dubbi, poichè la disciplina nel complesso è apparsa già da subito poco soddisfacente.

Per concludere, il prospetto che segue evidenzierà le differenze fra la cooperativa ordinaria e la “piccola società cooperativa”. 

 

 

CARATTERISTICHE

PICCOLA COOP.

COOP. ORDINARIA

Denominazione

Piccola Soc. coop. a r. limitata

Soc. coop. a r. limitata (o r.i.)

Responsabilità

Solo limitata

Limitata o illimitata

Numero dei soci

Minimo 3 Massimo 8

Principio “porta aperta”

Natura del socio

Solo persone fisiche

Persone fisiche e giuridiche

Val. nom. quote sociali

Limite minimo: L.50.000;

Limite massimo: L.1 mil.

Limiti alle quote sottoscritte

Massimo: L. 91 milioni;

L. 136 milioni per coop. produzione e

lavoro e di trasformazione agricola

trasformazione agricole

Amministrazione

Cons. amm.ne o Ass. soci

Consiglio di amm.ne

Requisiti amministratori

Solo soci

Collegio Sindacale

Obbligatorio solo se si superano limiti previsti per S.r.l dall’art.2488 e segg.c.c.[7]

Sempre obbligatorio

 

 

3. Il censimento intermedio

 

Il Censimento intermedio dell’industria e dei servizi realizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica nel 1996 ha fornito un’analisi di tutte le imprese (unità giuridico-economiche) attive al 31 dicembre 1996 ed iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, gli artigiani, i lavoratori autonomi (liberi professionisti iscritti agli albi professionali e lavoratori in proprio).

Le imprese esaminate sono state quelle operanti nel settore industriale e dei servizi, in organizzazioni profit, comprese le cooperative ed i consorzi. I settori di attività esclusi dal Censimento sono stati quelli dell’agricoltura, della sanità, dell’istruzione e le organizzazioni non profit.

Il Censimento è stato realizzato partendo dalle informazioni attinte dall’Istat presso l’archivio statistico delle imprese attive (ASIA), il quale raccoglie i dati forniti dalle imprese per fini amministrativi.

ASIA rappresenta, dunque, una banca dati costituita dell’Istat ed alimentata oltre che dalle informazioni da quest’ultimo direttamente acquisite anche dai dati presenti negli archivi dell’Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze, di Inps, Inail, Camere di Commercio ed Enel.

Di tali dati si è proceduto inizialmente alla standardizzazione, normalizzazione ed integrazione fisica delle informazioni; successivamente sono state individuate le singole unità statistiche e definiti gli attributi delle imprese e delle unità locali (forma giuridica, attività economica, addetti); infine è stato eseguito il controllo delle informazioni tramite dei piani di compatibilità al fine di stimare i dati mancanti e correggere quelli errati[8].

 

a) Risultati dell’analisi relativa alle cooperative

Le informazioni ottenute dal Censimento riguardanti le società cooperative si riferiscono al numero di imprese attive nella regione alla data del 31 dicembre 1996 ed al livello occupazionale delle stesse.

La rilevazione è dunque di carattere statico e non permette di effettuare un confronto con dati più recenti, finché non si otterranno i risultati del Censimento Generale dell’industria e dei servizi del 22 ottobre 2001. Le società cooperative rappresentano lo 0,78% delle imprese attive della regione ed in valore  assoluto ammontano a 830 unità.

Il 36,6% di esse opera nella provincia di Ancona, mentre il resto si distribuisce equamente fra le altre province.

 

Cooperative per settore e per provincia (% sul totale provincia)

Settori

Pesaro

Ancona

Ascoli P.

Macerata

TOT.

(v. ass.)

TOT.

%

C Estrazione di minerali

-

-

-

-

-

-

D Attività manifatturiere

16,5

19,08

20,11

22,35

161

19,4

E Prod. e distr. di energia elettrica, gas e acqua

-

-

-

-

-

-

F Costruzioni

21,43

23,03

24,14

18,23

182

21,9

G Commercio all’ingr. e al dett.

12,64

11,84

9,77

20,00

110

13,3

H Alberghi e ristoranti

5,50

1,32

1,72

3,52

23

2,8

I Trasporti, magazzin. e comun.

5,50

10,20

8,05

5,29

64

7,7

J Intermediazione monet. e fin.

6,04

4,93

7,47

5,29

48

5,8

K Att. Immobil., nol., inform. e ric.

19,2

22,04

20,12

14,71

162

19,5

O Altri servizi pubb., soc., pers.

13,19

7,56

8,62

10,59

80

9,6

Totale (val. ass.)

182

304

174

170

830

100,0

Totale (%)

21,9

36,6

21,0

20,5

100,0

 

Fonte: ISTAT “Censimento intermedio dell’industria e dei servizi 1996”

 

Nell’analizzare le stesse cooperative distinte per provincia e settore di attività economica è possibile osservare che nelle province di Pesaro, Ancona ed Ascoli Piceno il maggior numero di esse opera nel settore delle costruzioni, seguito dai servizi alle imprese, dalle attività manifatturiere a Pesaro ed Ancona e dal commercio ad Ascoli Piceno. Nel Maceratese la sezione di attività prevalente è quella manifatturiera, a cui fa seguito il commercio e le costruzioni.

A livello regionale risulta predominante, sempre per il numero di cooperative che riunisce, il settore delle costruzioni che fa registrare il 21,9%, mentre si attestano intorno al 19,5% i servizi alle imprese e le attività manifatturiere.

Continuando ad esaminare i dati disponibili è possibile rilevare qual è il peso che le società cooperative mostrano, in termini percentuali sulle imprese, in ogni provincia e settore di attività economica. Ciò si ottiene dal rapporto, per ogni sezione di attività e provincia, fra il numero di cooperative ed il totale delle imprese attive della stessa provincia.

 

Peso delle cooperative in ciascun settore della provincia (%) - Nella colonna “tot.” è indicata la percentuale delle imprese operanti in ciascun settore di attività nella provincia considerata, rispetto al totale imprese della stessa provincia

SEZIONI

Pesaro

Ancona

Ascoli P.

Macerata

MARCHE

 

Coop

Tot.

Coop

Tot.

Coop

Tot.

Coop

Tot.

Coop

C Estraz.di miner.

-

0,15

-

0,05

-

0,11

-

0,1

-

D Att. Manifattur.

0,54

20

1,19

16,54

0,55

23,83

0,76

21,96

0,74

E Energia e acqua

-

0,04

-

0,05

-

0,03

-

0,04

-

F Costruzioni

1,07

13,33

2,11

11,25

1,27

12,45

1,03

13,13

1,37

G Commercio

0,26

31,85

0,33

36,9

0,2

31,94

0,44

33,41

0,31

H Alberghi e ristor.

0,57

6,44

0,26

5,23

0,19

5,89

0,51

5,16

0,38

I Trasporti

0,6

6,06

2,1

5,01

1,28

4,09

0,9

4,35

1,23

J Intermediaz.

2,76

1,45

2,4

2,12

4,17

1,17

2,32

1,69

2,78

K Att. immob., ecc.

0,87

14,77

1,33

17,1

0,86

15,27

0,74

14,74

0,98

O Altri servizi

1,57

5,6

1,36

5,74

1,08

5,21

1,45

5,41

1,37

Totale (val.ass.)

182

27.354

304

29.485

174

26.659

170

22.919

830

Fonte: ISTAT “Censimento intermedio dell’industria e dei servizi 1996”

 

La tabella mostra che le società cooperative marchigiane presentano la maggior rilevanza nell’ambito dell’intermediazione monetaria e finanziaria che si attesta sul 2,78%. Successivamente si hanno i settori delle costruzioni e degli altri servizi pubblici e sociali con l’1,37% di imprese e quello dei trasporti che fa rilevare l’1,23%.

Non si riscontra una corrispondenza fra le sezioni di attività in cui opera la gran parte delle imprese della regione ed i settori in cui le società cooperative presentano la maggior quota sul totale settore della provincia.

Peculiarità riguardo al peso della cooperazione si riscontrano nella provincia di Ascoli Piceno per il settore dell’intermediazione monetaria e finanziaria che riunisce il 4,17% delle imprese del settore, negli altri capoluoghi si attesta invece intorno al 2,4%.

Riguardo al settore manifatturiero è notevole la quota di cooperative della provincia di Ancona che conta l’1,19% delle imprese del settore, mentre nelle altre province risulta dello 0,5%

 

b) Analisi occupazionale

La distribuzione degli addetti occupati nelle società cooperative tra i vari comparti di attività è quella mostrata dalla tabella.

 

Addetti delle cooperative per settore e provincia (% sul totale provincia)

Settori

Pesaro

Ancona

Ascoli

Macerata

Tot.

(v.ass.)

Tot. (%)

C Estrazione di minerali

-

-

-

-

-

-

D Attività manifatturiere

24,0

38,4

32,1

32,1

4.071

33,8

E Produz. e distribuz. di energia elettr. gas e acqua

-

-

-

-

-

-

F Costruzioni

9,0

6,65

5,0

5,9

802

6,6

G Commercio all’ingr. e al dett.

11,3

11,3

16,2

12,4

1.489

12,3

H Alberghi e ristoranti

1,7

1,3

1,4

7,5

292

2,4

I Trasporti, magazz. e comunicaz.

8,1

16,5

10,0

5,1

1.443

12,0

J Intermediazione monet. e finanz.

12,3

5,2

8,7

9,0

924

7,6

K Attività immob., noleggio, ecc. ecc.informatica e ricerca

22,8

15,8

20,0

17,5

2.172

18,0

O Altri servizi pubb., soc. e pers.

10,8

4,85

6,6

10,5

858

7,2

Totale (val.ass.)

2.037

5.830

2.165

2.019

12.051

 

Totale %

2,1

4,5

2,2

2,5

 

100,0

Fonte: ISTAT “Censimento intermedio dell’industria e dei servizi 1996”

 

Si può notare che il settore con il più elevato numero di addetti è il manifatturiero (33,8%) seguito dalle attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca (18,0%), dal commercio (12,34%) e dai trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (12%).

Nel Pesarese dopo il settore manifatturiero (24%) e quello dei servizi alle imprese (22,8%) emerge quello dell’intermediazione monetaria e finanziaria (12,3%).

Ad Ancona, invece, le attività manifatturiere (38,4%) sono seguite dai trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (16,5%) e dai servizi alle imprese (15,8%).

Nelle province di Macerata ed Ascoli Piceno si presenta la stessa situazione riguardo alle attività manifatturiere (32,1%), le quali sono seguite dalle attività immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca (rispettivamente 17,5% e 20%) e dal commercio (12,4% e 16,2%).

Complessivamente, nelle province di Ascoli Piceno e Pesaro gli addetti delle società cooperative costituiscono circa il 2,2% del totale occupati di ciascuna di esse, il 2,5% si raggiunge a Macerata, mentre Ancona si attesta sul 4,5%.

 

4. Analisi dei dati di fonte infocamere-movimprese

 

Le banche dati delle Camere di Commercio costituiscono una delle fonti pubbliche di dati sulle imprese più complete ed aggiornate del Paese.

Movimprese rappresenta uno dei risultati del trattamento di questi archivi informatici da parte di Infocamere ed è la fonte più esauriente sulla demografia economica dei settori produttivi del Paese.

I dati ottenuti riguardano le cooperative attive della regione iscritte al Registro delle Imprese nel periodo 1997/2000 ed il relativo livello occupazionale.

 

a) Dati riferiti al numero delle cooperative

 

Ripartizione % delle cooperative nelle province per anno

PROVINCE

1997

1998

1999

2000

Pesaro

22%

22%

21%

21%

Ancona

37%

37%

37%

37%

Macerata

21%

20%

20%

20%

Ascoli P.

20%

21%

22%

23%

Tot. (v. %)

100%

100%

100%

100%

Tot. (v.ass.)

1.447

1.417

1.523

1.611

Fonte: Infocamere-Movimprese

 

Dalla precedente tabella emerge che nei quattro anni la provincia di Ancona è sempre quella che ha la percentuale più elevata di società cooperative (37% circa), mentre le altre province negli anni considerati fanno rilevare quote tra il 20% ed il 22,5% delle cooperative attive della regione.

 

Le variazioni che hanno interessato la cooperazione nell’intero periodo considerato (in Appendice statistica sono riportate le tavole relative) mostrano una flessione del numero di imprese nel primo biennio pari al -2,07%, dovuta a tutte le province ad eccezione di Ascoli Piceno.

Positive risultano invece quelle degli anni dal 1998 al 2000, che portano ad un incremento complessivo di imprese, nei quattro anni, dell’ +11,3% (passando da 1.447 cooperative del 1997 a 1.611 del 2000), dovuto in particolare alla provincia di Ascoli Piceno che ha fatto registrare un incremento totale del +25,6%.

Procedendo nell’analisi delle cooperative distinte per sezione di attività economica è possibile evidenziare, dalle tabelle precedenti, che nel Pesarese i settori che, nei quattro anni considerati, vantano il numero più elevato di società cooperative sono l’agricoltura e le costruzioni, seguiti dai servizi alle imprese e dagli altri servizi pubblici, sociali e personali.

La provincia di Ancona presenta il settore delle costruzioni quale prevalente ma seguito in questo caso dal commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Rilevante per il numero di imprese è anche la sezione dei servizi alle imprese nonché quelle dell’agricoltura e delle attività manifatturiere.

Nel Maceratese, nel primo biennio, è il settore agricolo a riunire il maggior numero di cooperative, mentre, nei due anni seguenti, a questo si sostituiscono quello delle attività immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca.

Di notevole rilevanza anche in questa circoscrizione resta il settore manifatturiero e quello dei servizi pubblici, sociali e personali, nell’intero periodo considerato.

Ad Ascoli Piceno presentano valori assoluti pressoché identici il settore delle costruzioni e quello dei servizi alle imprese, ma il primo prevale, per il numero di imprese, nel ’97 e nel ’98, mentre il secondo nel biennio seguente.

Complessivamente è possibile constatare che nei primi due anni i settori che hanno fatto rilevare il maggior numero di imprese attive sono stati quelli delle costruzioni, dei servizi alle imprese, dell’agricoltura e del commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Nel biennio seguente hanno mostrato notevole sviluppo i servizi alle imprese ed un decremento di aziende la sezione delle costruzioni, facendo prevalere le attività immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca e lasciando invariate le posizioni dell’agricoltura e del commercio.

Le variazioni più rilevanti avutesi nei vari settori hanno riguardato l’agricoltura tra il ’97 ed il ’98, la cui diminuzione è proseguita anche negli anni seguenti ma solo nella provincia di Macerata, che ha portato ad un decremento a livello regionale nei quattro anni pari al –1,55%.

Riguardo al settore manifatturiero emerge una notevole diminuzione di società cooperative nel primo biennio superata negli anni seguenti.

Complessivamente, nel quadriennio, ha riportato un aumento di imprese in ogni provincia ad esclusione di Macerata che è rimasta inalterata.

Il settore delle costruzioni ha mostrato variazioni costantemente negative nella regione, di cui la più elevata appartiene a Macerata, la quale presenta diminuzioni di cooperative anche nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio.

In questo settore tutte le province presentano decrementi nel numero di imprese, ad eccezione di Ascoli Piceno, per l’intero periodo considerato. La provincia citata resta costantemente positiva e fa rilevare un incremento complessivo di cooperative del +18,9%, non riuscendo però a colmare i decrementi verificatisi nello stesso periodo nelle altre province, che portano ad un decremento complessivo del –3,2%.

Variazioni percentuali molto elevate si riscontrano nel comparto della ristorazione della provincia di Ascoli Piceno dovute al basso valore assoluto delle cooperative attive dello stesso.

L’unica diminuzione in questo settore riguarda il Maceratese ed è del 33,3% per gli anni dal ’97 al 2000.

Nell’ambito dei servizi alle imprese si è riscontrata una diminuzione di cooperative tra il ’97 ed il ’98 in ogni provincia ad esclusione di Pesaro, mentre il numero di cooperative è aumentato ovunque dal ’98 al 2000, in particolare nella provincia di Ascoli Piceno la cui variazione nei quattro anni si attesta sul +55,6%.

E’ proprio verso questo settore che, dal 1997 al 2000, si è registrato costantemente il più elevato numero di iscrizioni delle nuove società cooperative nel Registro delle Imprese, sia a livello provinciale che regionale.

Esso è seguito nel ’97 e nel ’98 dagli altri servizi pubblici, sociali e personali, mentre nel ’99 e 2000 dalle attività manifatturiere, dalle costruzioni e dai trasporti.

Nella provincia di Ascoli Piceno è notevole l’incremento avutosi nell’intero arco di tempo considerato nel numero di cooperative operanti nell’ambito della sanità ed altri servizi sociali, il quale risulta dell’8,24%; mentre nelle province di Macerata ed Ancona si aggira intorno al 47%.

Rilevante è l’aumento di imprese operanti nel settore degli altri servizi pubblici, sociali e personali delle province di Macerata ed Ascoli Piceno (24-25%).

A livello regionale, le sezioni di attività economica che hanno subito decrementi del numero di cooperative, complessivamente nei quattro anni, sono state l’agricoltura, le costruzioni, il commercio all’ingrosso e al dettaglio ed i servizi domestici presso famiglie e convivenze.

Gli incrementi hanno invece interessato, in particolare, il settore della sanità ed altri servizi sociali (+48%), quello alberghiero e di ristorazione (+39,1% di cui bisogna tener presente il basso valore assoluto) e la sezione dei servizi alle imprese (+32,4%).

 

b) Dati occupazionali

Per quanto riguarda le informazioni di Infocamere-Movimprese relative agli addetti delle società cooperative, bisogna considerare che questa categoria comprende sia i soci-lavoratori che i lavoratori dipendenti. Inoltre, i dati ed essi riferiti non presentano una assoluta attendibilità, a causa della continua variabilità del livello occupazionale e del fatto che successivamente all’iscrizione nel Registro delle Imprese le aziende non sempre comunicano le variazioni avvenute all’interno del loro organico.

 

Le società cooperative mostrano a livello regionale una diminuzione di addetti dal 1997 al 1999 pari a –3,28%; la forte ripresa del 2000 fa si che la variazione complessiva degli occupati nelle cooperative nei quattro anni esaminati sia del +9%.

Analizzando quanto è avvenuto in ciascuna provincia si può evidenziare che Pesaro presenta, come settori più rilevanti dal punto di vista del numero di addetti, quelli dei servizi alle imprese e della sanità ed altri servizi sociali.

Delle due sezioni citate si riscontra una netta prevalenza rispetto alle altre fino al 1998; dal 1999 emerge il peso delle attività manifatturiere, mentre nel 2000 queste fanno rilevare un incremento di addetti minore rispetto a quello del settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Nella provincia di Ancona i settori prevalenti sono quelli delle attività manifatturiere, dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni e della sanità ed altri servizi sociali.

Nel Maceratese la situazione resta costante per i quattro anni ed i settori con più addetti sono le attività manifatturiere, la sanità ed altri servizi sociali ed i servizi alle imprese.

La provincia di Ascoli Piceno fa emergere un’alternanza dal 1997 al 1999 fra i tre settori appena elencati; nell’anno 2000 invece è il comparto delle costruzioni e riunire il maggior numero di dipendenti delle società cooperative.

Nella regione risultano complessivamente più rilevanti, nell’intero periodo esaminato, le sezioni delle attività manifatturiere, la sanità ed altri servizi sociali, le attività immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca ed infine i trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.

Considerando ancora l’aggregato “addetti” è possibile evidenziare la dimensione media delle società cooperative di ciascuna provincia negli anni dal 1997 al 2000 (graf.3.4).

 


Variazione della dimensione media delle cooperative

Fonte: Infocamere-Movimprese

 

Il grafico mostra che solo nella provincia di Ancona si ha una costante riduzione della dimensione media delle cooperative. Questa, tra il ’97 ed il ’98, è data sia da una diminuzione degli addetti che del numero di cooperative non proporzionale; negli anni seguenti il numero di addetti continua a diminuire mentre aumenta quello delle cooperative. La provincia di Pesaro, nei primi tre anni, mostra una dimensione media pressochè costante, per il fatto che risulta proporzionale sia il decremento di entrambi i fattori nel ’97 e nel ’98 sia il loro incremento nel ’99. Tra il ’99 ed il 2000 si verifica un notevole aumento del rapporto dato dall’incremento degli addetti, risultato molto superiore rispetto a quello delle imprese.

Le cooperative maceratesi mostrano un andamento lievemente crescente della loro dimensione media fino al ’98 a causa della diminuzione più che proporzionale delle imprese rispetto agli addetti. Nel ’99 il rapporto si riduce, mentre fa rilevare un notevole aumento nel 2000 dovuto ad un forte incremento di addetti rispetto a quello delle cooperative. La dimensione media di queste cooperative resta nei quattro anni sempre la minore rispetto alle altre province. Ad Ascoli Piceno, tra il ’97 ed il ’98, la dimensione delle cooperative segue l’andamento di quelle maceratesi, ma l’aumento del rapporto è dovuto all’incremento più che proporzionale degli addetti rispetto alle imprese.

Tra il ’98 ed il ’99 la dimensione si riduce mentre si accresce nel 2000 per un incremento del numero di addetti più elevato rispetto a quello delle cooperative.

Si può concludere che nell’intera regione le cooperative impiegano in media nel primo biennio circa 9,6 addetti, questo valore si riduce nel ’99 a causa di una diminuzione di essi ed un aumento di cooperative; il rapporto torna a circa 9,5 nel 2000 per un incremento di addetti più che proporzionale rispetto a quello delle cooperative.

 

5. I dati di fonte Inps

 

La ricerca effettuata presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito informazioni riguardanti le società cooperative che occupano lavoratori dipendenti e sono iscritte nei Registri Prefettizi delle province marchigiane. I dati ottenuti costituiscono una rilevazione delle iscrizioni alla data del 15 maggio 2001, non è pertanto possibile effettuare un confronto con dati riferiti a periodi temporali precedenti, la cui indisponibilità è dovuta alla struttura ed alle modalità di gestione degli archivi. 

 

Cooperative iscritte presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Province

Pesaro

Ancona

Ascoli P.

Macerata

MARCHE

Coop. con cod. autorizzaz. 3A

158

330

185

153

826

QUALIFICHE DIPENDENTI

 

 

 

 

 

Operai part-time

368

907

454

277

2.006

Impiegati part-time

348

330

140

220

1.038

Dirigenti part-time

1

 

 

 

1

Apprendisti

46

113

14

39

212

Operai

897

3.303

1.592

1.118

6.910

Impiegati

836

1.375

553

383

3.147

Dirigenti

11

30

17

6

64

Operai contratto formazione

1

1

37

1

40

Impiegati contratto formazione

12

11

46

14

83

Operai contratto formazione part-time

3

 

 

 

3

Impiegati contratto formaz. part-time

2

5

3

 

10

TOTALE DIPENDENTI

2.525

6.075

2.856

2.058

13.514

Fonte: INPS

Cooperative iscritte presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Province

Pesaro

Ancona

Ascoli P.

Macerata

MARCHE

Coop. con cod. autorizzazione 4A DPR.602/70

22

53

41

18

134

QUALIFICHE DIPENDENTI

 

 

 

 

 

Operai part-time

78

111

78

103

370

Impiegati part-time

3

12

1

1

17

Dirigenti part-time

 

 

 

 

 

Apprendisti

 

18

4

 

22

Operai

244

1.391

659

227

2.521

Impiegati

10

97

15

16

138

Dirigenti

 

 

 

 

 

Operai contratto formazione

 

 

 

 

 

Impiegati contratto formazione

 

 

 

 

 

Operai contratto formazione part-time

 

 

 

 

 

Impiegati contratto formaz. part-time

 

 

 

 

 

TOTALE DIPENDENTI

335

1.629

757

347

3.068

Fonte: INPS

 

Le cooperative vengono inserite nella banca dati dell’Inps in base ad un codice di autorizzazione che le identifica.

Il codice denominato 3A rappresenta il complesso delle cooperative presenti nell’archivio; il codice 4A individua le cooperative previste dal DPR 602/70 “Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi”.

Le categorie richiamate dal citato decreto sono: facchinaggio; trasporto di persone e di merci per conto terzi; attività preliminari e complementari del facchinaggio e del trasporto; attività accessorie alle precedenti; attività varie.

Delle società cooperative presenti nella banca dati non sono, invece, disponibili classificazioni in base al settore di attività economica in cui esse operano. Questo è un ulteriore inconveniente, oltre a quello dell’ottenimento di dati riferiti unicamente al periodo della richiesta, che si è presentato durante la ricerca.

Le informazioni ottenute mostrano che nelle regione Marche le cooperative con lavoratori dipendenti, alla data del 15 maggio 2001, risultano 826 (cod. aut. 3A), di cui il 40% opera nella provincia di Ancona ed il resto è distribuito equamente fra le altre province.

Le cooperative contraddistinte dal codice di autorizzazione 4A sono 134, di cui circa il 40% è situato nella provincia di Ancona ed il 30,6% nella provincia di Ascoli Piceno.

I dati forniti dall’Inps mostrano anche il dettaglio relativo alle categorie professionali dei lavoratori dipendenti; esse sono date da operai, impiegati, dirigenti; operai ed impiegati con contratto di formazione; operai ed impiegati con formazione part-time.

La categoria più numerosa, in ogni provincia, risulta quella degli operai, che rappresenta circa il 51% del totale dipendenti delle Marche. Questa è seguita, sia a livello provinciale sia regionale, dalle qualifiche di impiegato (23,3%), operaio part-time (14,8%) ed impiegato part-time (7,7%).

Le cooperative contraddistinte dal codice 4A mostrano in ogni provincia una presenza significativa, all’interno del loro organico, di operai (82%), seguiti da operai part-time (12%) e da impiegati (4,5%).

 

 

 


Appendice statistica

 

Cooperative attive per sezione di attività economica e provincia (val.ass.)

 

Pesaro

Macerata

Ancona

Ascoli P.

 

97

98

99

00

97

98

99

00

97

98

99

00

97

98

99

00

A Agric. caccia e silvicoltura

49

48

48

50

57

51

49

44

51

51

55

56

37

37

38

41

B Pesca, piscic., serv.

8

7

7

8

4

4

4

5

4

4

4

4

3

3

3

3

C Estrazioni di minerali

-

-

-

-

-

0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

D Attività manifatturiere

29

27

30

32

40

36

41

40

49

48

56

57

32

29

36

35

E ener.elettr.,gas,acqua

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

F Costruzioni

56

48

50

49

31

28

28

23

97

94

95

89

53

54

53

49

G Commercio

28

28

23

25

33

28

26

29

92

90

83

86

37

37

38

44

H Alberghi e ristoranti

6

7

10

12

12

11

8

8

4

6

6

9

1

1

2

3

I Trasporti

16

15

15

19

9

9

9

11

40

40

46

53

14

13

16

18

J Intermediazione mon. fin.

8

9

9

11

12

12

12

15

18

17

15

20

14

13

14

17

K Att. Imm.., nol., infor.

37

39

44

48

51

50

58

66

77

71

77

94

45

43

56

70

M Istruzione

6

5

5

7

5

5

5

4

9

9

10

10

3

3

3

5

N Sanità e altri servizi sociali

24

25

26

30

19

18

22

28

15

16

20

22

17

22

24

31

O Altri servizi

33

35

39

36

28

31

36

35

37

39

42

44

21

23

25

26

P Serv. dom. fam. e conv.

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

-

X Non classificate

18

18

19

16

3

4

7

5

41

39

51

45

11

14

21

21

Totale

318

311

325

343

305

288

307

315

535

525

561

590

289

293

330

363

 

 

 

Marche

 

1997

1998

1999

2000

A Agric. caccia e silvicoltura

194

187

190

191

B Pesca, piscic., serv.

19

18

18

20

C Estrazioni di minerali

-

-

1

1

D Attività manifatturiere

150

140

163

164

E ener.elettr.,gas,acqua

1

1

1

1

F Costruzioni

237

224

226

210

G Commercio

190

183

170

184

H Alberghi e ristoranti

23

25

26

32

I Trasporti

79

77

86

101

J Intermediazione mon. fin.

52

51

50

63

K Att. Imm.., nol., infor.

210

203

235

278

M Istruzione

23

22

23

26

N Sanità e altri servizi sociali

75

81

92

111

O Altri servizi

119

128

142

141

P Serv. dom. fam. e conv.

2

2

2

1

X Non classificate

73

75

98

87

Totale

1.447

1.417

1.523

1.611

Fonte: Infocamere-Movimprese 

 

 


Cooperative attive per sezione di attività economica e provincia (var.%.)

 

Pesaro

Macerata

Ancona

Ascoli P.

 

97/98

98/99

99/00

97/00

97/98

98/99

99/00

97/00

97/98

98/99

99/00

97/00

97/98

98/99

99/00

97/00

A Agric. caccia e silvicoltura

-2,04

0

4,2

2

-10,5

-3,9

-10,2

-22,8

0

7,8

1,8

9,8

0

2,7

7,9

10,8

B Pesca, piscic., serv.

-12,5

0

14,3

0

0

0

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

C Estrazioni di minerali

-6,9

11,1

6,7

10,3

-10

13,9

-2,4

0

-2

16,7

1,8

16,3

-9,4

24,1

-2,8

9,4

D Attività manifatturiere

-14,3

4,2

-2

-12,5

-9,7

0

-17,9

-25,8

-3,1

1,1

-6,3

-8,2

1,9

-1,9

-7,5

-7,5

E ener.elettr.,gas,acqua

0

-17,9

8,7

-10,7

-15,2

-7,1

11,5

-12,1

-2,2

-7,8

3,6

-6,5

0

2,7

15,8

18,9

F Costruzioni

16,7

42,9

20

100

-8,3

-27,3

0

-33,3

50

0

50

125

0

100

50

200

G Commercio

-6,3

0

26,7

18,8

0

0

22,2

22,2

0

15

15,2

32,5

-7,1

23,1

12,5

28,6

H Alberghi e ristoranti

12,5

0

22,2

37,5

0

0

25

25

-5,6

-11,8

33,3

11,1

-7,1

7,7

21,4

21,4

I Trasporti

5,4

12,8

9,1

29,7

-1,96

16

13,8

29,4

-7,8

8,5

22,1

22,1

-4,4

30,2

25

55,6

J Intermediazione mon. fin.

-16,7

0

40

16,7

0

0

-20

-20

0

11,1

0

11,1

0

0

66,7

66,7

K Att. Imm.., nol., infor.

4,2

4

15,4

25

-5,3

22,2

27,3

47,4

6,7

25

10

46,7

29,4

9,1

29,2

82,4

M Istruzione

6,1

11,4

-7,7

9,1

10,7

16,1

-2,8

25

5,4

7,7

4,8

18,9

9,5

8,7

4

23,8

N Sanità e altri servizi sociali

0

5,6

-15,8

-11,1

33,3

75

-28,6

66,7

-

-